Corte costituzionale
Sentenza n. 265/2016
Corte cost., sent. 15 dicembre 2016, n. 265
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 265/2016
- Data di deposito
- 15 dicembre 2016
- Data di decisione
- 8 novembre 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:265
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Piemonte n. 14 del 6 luglio 2015
- art. 1-bis, legge della Regione Piemonte n. 24 del 23 febbraio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 39276
È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza con la delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione e per genericità del richiamo alle norme sovranazionali asseritamente violate - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Piemonte n. 14 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. Tale parametro non è affatto menzionato nella delibera di autorizzazione al ricorso, la quale evoca congiuntamente i «principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza» solo in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. Inoltre, il ricorso richiama le norme sovranazionali, senza citare alcuna fonte o disposizione specifica (è menzionato soltanto il "principio di concorrenza", descritto semplicemente come divieto di norme sproporzionatamente restrittive) e senza fornire alcuna argomentazione in merito ai presupposti di applicabilità delle (non identificate) norme dell'Unione europea alla situazione normativa di cui trattasi. ( Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2014 e n. 199 del 2012; sentenza n. 63 del 2016 ). Non è ammissibile la questione in via principale rispetto alla quale non sussista la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera che ne ha autorizzato la proposizione. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2016, n. 250 e n. 153 del 2015 ).
Massima n. 39277
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per genericità dovuta a carente ricostruzione del quadro normativo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Piemonte n. 14 del 2015 promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. Il ricorso statale si limita a menzionare la legge quadro n. 21 del 1992 senza specifici riferimenti ad alcuna delle sue disposizioni né agli ulteriori interventi legislativi (tra cui una legge della Regione Liguria non impugnata dal Governo) afferenti la materia dei servizi pubblici di trasporto non di linea, ma il nucleo centrale dell'argomentazione - facilmente comprensibile - non è di mettere in discussione la conformità della disposizione regionale censurata alla legge quadro, bensì lamentare una invasione nell'ambito della tutela della concorrenza, riservato alla competenza dello Stato, e una potenziale interferenza con l'eventuale esercizio, in un senso differente e innovativo, della competenza stessa da parte del legislatore statale. In linea di principio, è inammissibile il ricorso in via principale i cui motivi risultino generici, confusi o contraddittori a causa di una carente ricostruzione del quadro normativo: non basta che il ricorso identifichi esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità; occorre altresì che esso sviluppi un'argomentazione a sostegno dell'impugnazione, necessaria in termini ancora più stringenti che nei giudizi incidentali; e tale argomentazione, a sua volta, può esigere il confronto con dati normativi ulteriori, rispetto ai termini essenziali della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2016, n. 171 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 60 del 2015; sentenza n. 131 del 2016 ).
Massima n. 39278
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., nella parte relativa alla "tutela della concorrenza" - l'art. 1 della legge reg. Piemonte n. 14 del 2015 - che inserisce nella legge regionale n. 24 del 1995 l'art. 1-bis, in virtù del quale il servizio di trasporto di persone con autoveicolo su chiamata verso corrispettivo economico può essere esercitato esclusivamente dai soggetti abilitati ai servizi di taxi o di noleggio con conducente, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'esercizio abusivo (artt. 85 e 86 cod. strada). La disposizione impugnata dal Governo, che definisce il novero dei soggetti abilitati a operare nel settore dei trasporti di persone con le nuove modalità consentite dai supporti informatici [inibendo di fatto il servizio Uber] - opera una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato, toccando dunque un profilo attinente alla concorrenza, come tale rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui spetta definire i punti di equilibrio fra il libero esercizio di attività siffatte e gli interessi pubblici con esso interferenti. La competenza dello Stato riflette del resto la dimensione (quanto meno) nazionale degli interessi coinvolti, attualmente oggetto di dibattito - oltre che nelle sedi giudiziarie, presso le autorità indipendenti e le istituzioni politiche - anche in seno all'Unione europea, in molti degli Stati che ne fanno parte, e in numerosi altri ordinamenti in tutto il mondo. È auspicabile che il legislatore competente - in risposta alla domanda proveniente soprattutto delle aree metropolitane più direttamente interessate - si faccia carico tempestivamente, attraverso un inquadramento univoco e aggiornato, delle nuove esigenze di regolamentazione di fenomeni la cui diffusione è grandemente agevolata dall'evoluzione tecnologica e dai conseguenti cambiamenti economici e sociali. L'ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 117 Cost., include sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese pregiudizievoli per l'assetto concorrenziale dei mercati; sia le misure di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, riducendo i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche, in particolare le barriere all'entrata, e al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese. ( Precedente citato: sentenza n. 125 del 2014 ). Rientra nella competenza legislativa esclusiva statale per la tutela della concorrenza definire i punti di equilibrio fra il libero esercizio di attività di trasporto di persone con conducente e gli interessi pubblici interferenti con esso. ( Precedente citato: sentenza n. 30 del 2016, relativa al trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, n. 14, recante «Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)»;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Piemonte n. 14 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, comma primo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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