Corte costituzionale

Sentenza n. 263/2016

Corte cost., sent. 14 dicembre 2016, n. 263

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
263/2016
Data di deposito
14 dicembre 2016
Data di decisione
18 ottobre 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:263

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 14 del 10 luglio 2015
  • art. 19, comma 6, legge della Regione siciliana n. 12 del 12 luglio 2011
  • art. 19, comma 6, bis, legge della Regione siciliana n. 12 del 12 luglio 2011
  • art. 19, comma 6, ter, legge della Regione siciliana n. 12 del 12 luglio 2011
  • art. 19, comma 6, quater, legge della Regione siciliana n. 12 del 12 luglio 2011
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 14 del 10 febbraio 2015

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 14, lett. g, statuto regione Sicilia
  • decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 86, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 87, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 88, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 89, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 86, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 4-quater, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • legge n. 102 del 3 agosto 2009

Massime

Massima n. 39289

Nel giudizio in via principale avente ad oggetto l'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2015, deve escludersi che sia cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta abrogazione (ad opera dell'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2016) dell'art. 19 della legge reg. Siciliana n. 12 del 2011, contenente le disposizioni sostituite (comma 6) o introdotte (commi 6-bis, 6-ter e 6-quater) da quella impugnata dal Governo. Deve infatti presumersi l'avvenuta applicazione medio tempore degli abrogati commi 6, 6-bis e 6-ter - regolanti alcuni aspetti della disciplina delle offerte anomale in maniera difforme dal codice dei contratti pubblici - in ragione del non breve lasso temporale di vigenza di essi (oltre 9 mesi) e della loro fisiologica incidenza su tutte le procedure di gara bandite sull'intero territorio regionale (comma 6-ter), ovvero su tutte quelle sotto la soglia di rilevanza comunitaria (commi 6 e 6-bis). Non può inoltre presumersi - in assenza di deduzioni dell'unica parte costituita in giudizio e in presenza di un lasso temporale comunque apprezzabile - la mancata applicazione medio tempore dell'abrogato comma 6-quater, pur se i tempi di adozione di un decreto assessoriale ad elevato contenuto tecnico, come quello ivi previsto, possano (secondo l'id quod plerumque accidit) non essere brevissimi. ( Precedente citato: sentenza n. 16 del 2015 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, perché possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, devono congiuntamente verificarsi le seguenti condizioni: a) la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso; b) la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate. ( Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2015, n. 32 del 2015, n. 16 del 2015, n. 87 del 2014, n. 300 del 2012, n. 193 del 2012, n. 32 del 2012, n. 325 del 2011 ).

Massima n. 39290

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2015 (che sostituisce il comma 6 e inserisce i commi 6, 6- bis , 6- ter e 6- quater dell'art. 19 della legge regionale n. 12 del 2011) deve intendersi proposta dal Governo in riferimento non solo all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., ma anche all'art. 14, lett. g ), dello statuto speciale. Tale parametro - che, nel prevedere la potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici, la assoggetta al rispetto dei limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e dagli obblighi internazionali - non è menzionato nell'epigrafe del ricorso, ma è chiaramente invocato nel suo sviluppo argomentativo, rendendo evidente che il richiamo alla tutela della concorrenza (di cui al citato art. 117, comma secondo, lett. e, Cost.) serve a lumeggiare la natura di parametro interposto delle norme del codice dei contratti pubblici, parametro che, secondo la giurisprudenza costituzionale, riempie di contenuto i limiti statutari alla potestà legislativa regionale in materia di lavori pubblici. ( Precedenti citati: sentenze n. 328 del 2011, n. 184 del 2011 e n. 221 del 2010 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il limite delle "leggi costituzionali" e "delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano" - cui l'art. 14 dello statuto speciale della Regione siciliana assoggetta l'esercizio delle potestà legislative regionali primarie - deve intendersi come rispetto dei limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 265 del 2013, n. 189 del 2007, n. 314 del 2003, n. 4 del 2000 e n. 153 del 1995 ).

Massima n. 39291

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 14, lett. g), dello statuto speciale per la Regione siciliana - l'art. 19, commi 6, 6- bis , 6- ter e 6- quater , della legge della reg. Sicilia n. 12 del 2011, il primo come sostituito e gli altri come introdotti dall'art. 1 della legge della reg. Sicilia n. 14 del 2015. Le disposizioni impugnate dal Governo violano i limiti statutari all'esercizio della potestà legislativa regionale primaria in materia di lavori pubblici, poiché, con riferimento agli appalti non transfrontalieri, disciplinano istituti afferenti alle procedure di gara in difformità dalle previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006. In particolare, il comma 6 prevede che la soglia di anomalia delle offerte nei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria possa essere determinata con un criterio matematico - indicato nel comma 6-bis - diverso da quello previsto dall'art. 86, comma 1, del codice del 2006. Il comma 6-ter tiene fermo l'obbligo di presentazione, in via preventiva, delle analisi giustificative dell'offerta per le imprese che effettuino un ribasso superiore al 25 per cento, ancorché tale obbligo - già previsto dall'art. 86, comma 5, del codice - sia stato eliminato dall'art. 4- quater , comma 1, lett. b ), del d.l. n. 78 del 2009, come convertito dalla legge n. 102 del 2009. Il comma 6- quater demanda a un decreto assessoriale l'individuazione di non meglio specificate modalità di verifica per la congruità dell'offerta (e di eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica e l'esecuzione delle opere), in contrasto con le disposizioni del codice che fissano direttamente un articolato procedimento in contraddittorio con le imprese che hanno presentato offerte anormalmente basse (art. 88) e indicano i criteri di verifica di tali offerte (art. 87) e gli strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi (art. 89), affidandone la conseguente ponderazione alle stazioni appaltanti. Anche se i rispettivi statuti attribuiscono alle autonomie speciali la competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale o provinciale, è pacifico che tale competenza, in forza di espresse e omologhe previsioni statutarie, deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Altrettanto pacifico è che le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara, anche se relative ad appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e vanno ascritte all'area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con la conseguenza che le autonomie speciali non possono dettare discipline difformi da esse. ( Precedenti citati: sentenze n. 187 del 2013, n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328 del 2011, n. 184 del 2011, n. 114 del 2011, n. 221 del 2010, n. 45 del 2010, n. 283 del 2009, n. 160 del 2009, n. 401 del 2007 ).

Massima n. 39292

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi 6, 6- bis , 6- ter e 6- quater , della legge reg. Sicilia n. 12 del 2011 - il primo come sostituito, gli altri come introdotti dall'art. 1 della legge reg. Sicilia n. 14 del 2015 - non comporta alcun vuoto normativo, trovando applicazione la disciplina delle offerte anomale e dei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria dettata dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006). ( Precedente citato: sentenza n. 114 del 2011 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6, della legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali), come sostituito dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, della legge della Regione siciliana n. 12 del 2011, come introdotti dalla legge della Regione siciliana n. 14 del 2015.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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