Corte costituzionale

Sentenza n. 253/2016

Corte cost., sent. 25 novembre 2016, n. 253

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
253/2016
Data di deposito
25 novembre 2016
Data di decisione
8 novembre 2016
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:253

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. d), legge della Regione Piemonte n. 12 del 23 giugno 2015

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 141, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • art. 142, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • art. 37, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • art. 38, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • art. 70, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • art. 104, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • art. 142-bis, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • art. 144, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • art. 152, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • art. 153, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006

Massime

Massima n. 39145

È dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d ), della legge della Regione Piemonte n. 12 del 2015, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l ) e g ), e terzo, Cost., in relazione agli artt. 37, 38, 70, 104, 141, 142, 142- bis , 144, 152 e 153 del d.lgs. n. 219 del 2006. La disposizione impugnata - che includeva i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale tra i beni invenduti oggetto di progetti di recupero e valorizzazione - è stata interamente abrogata, con effetti pienamente satisfattivi delle ragioni del ricorrente, dall'art. 64, comma 1, della sopravvenuta legge reg. Piemonte n. 26 del 2015, e non ha avuto applicazione nel breve periodo di vigenza, non essendo state approvate le norme regolamentari essenziali per la sua attuazione. Per costante giurisprudenza, affinché una sopravvenuta modifica della norma impugnata in via principale possa determinare la cessazione della materia del contendere, devono concorrere due requisiti: lo ius superveniens deve avere carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso, e le disposizioni censurate non devono avere avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2016, n. 185 del 2016, n. 155 del 2016, n. 147 del 2016, n. 101 del 2016, n. 39 del 2016, n. 32 del 2015, n. 17 del 2015, n. 8 del 2015, n. 2 del 2015 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti), promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e g), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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