Corte costituzionale
Sentenza n. 253/2016
Corte cost., sent. 25 novembre 2016, n. 253
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 253/2016
- Data di deposito
- 25 novembre 2016
- Data di decisione
- 8 novembre 2016
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:253
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. d), legge della Regione Piemonte n. 12 del 23 giugno 2015
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 141, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
- art. 142, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
- art. 37, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
- art. 38, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
- art. 70, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
- art. 104, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
- art. 142-bis, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
- art. 144, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
- art. 152, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
- art. 153, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
Massime
Massima n. 39145
È dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d ), della legge della Regione Piemonte n. 12 del 2015, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l ) e g ), e terzo, Cost., in relazione agli artt. 37, 38, 70, 104, 141, 142, 142- bis , 144, 152 e 153 del d.lgs. n. 219 del 2006. La disposizione impugnata - che includeva i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale tra i beni invenduti oggetto di progetti di recupero e valorizzazione - è stata interamente abrogata, con effetti pienamente satisfattivi delle ragioni del ricorrente, dall'art. 64, comma 1, della sopravvenuta legge reg. Piemonte n. 26 del 2015, e non ha avuto applicazione nel breve periodo di vigenza, non essendo state approvate le norme regolamentari essenziali per la sua attuazione. Per costante giurisprudenza, affinché una sopravvenuta modifica della norma impugnata in via principale possa determinare la cessazione della materia del contendere, devono concorrere due requisiti: lo ius superveniens deve avere carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso, e le disposizioni censurate non devono avere avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2016, n. 185 del 2016, n. 155 del 2016, n. 147 del 2016, n. 101 del 2016, n. 39 del 2016, n. 32 del 2015, n. 17 del 2015, n. 8 del 2015, n. 2 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti), promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e g), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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