Corte costituzionale
Sentenza n. 252/2016
Corte cost., sent. 25 novembre 2016, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 252/2016
- Data di deposito
- 25 novembre 2016
- Data di decisione
- 18 ottobre 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:252
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 36 del 20 dicembre 2013
- art. 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 36 del 20 dicembre 2013
Parametri
- art. 108, decreto legislativo n. 112 del 1° marzo 1998
- art. 1, comma 85, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 145, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, comma 1, statuto regione Sardegna
- art. 43, comma 2, statuto regione Sardegna
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 1, decreto legislativo n. 234 del 17 aprile 2001
Massime
Massima n. 39260
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto gli artt. 1 e 4 della legge della Regione Sardegna n. 36 del 2013, non è accolta l'eccezione di improcedibilità basata sull'assunto che le norme di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 112 del 1998 evocate come parametro interposto all'art. 117, terzo comma, Cost. sarebbero state implicitamente abrogate dall'art. 1, comma 85, della sopravvenuta legge n. 56 del 2014. Tale legge non si applica alle Regioni ad autonomia speciale (art. 1, comma 145) e non abroga espressamente le evocate disposizioni del d.lgs. n. 112 del 1998, bensì individua le funzioni fondamentali delle Province delle Regioni a statuto ordinario, sicché la valutazione delle conseguenze che essa comporta sulla vigenza del parametro interposto pone problemi interpretativi che riguardano il merito, e non l'ammissibilità delle questioni. L'eventuale sopravvenuta abrogazione del parametro interposto può determinare non già una pronuncia di improcedibilità della questione in via principale, ma di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. ( Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2014 e n. 32 del 2012 ).
Massima n. 39261
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto gli artt. 1 e 4 della legge della Regione Sardegna n. 36 del 2013, non sono accolte le eccezioni di inammissibilità basate sull'assunto che il ricorso del Governo non avrebbe dato conto delle disposizioni statutarie relative alle competenze regionali e, in particolare, degli artt. 3, primo comma, e 43, secondo comma, dello statuto speciale, che attribuiscono alla Regione competenze primarie in materia di enti locali. Il ricorrente richiama quale parametro l'art. 117, terzo comma, Cost., facendo espresso riferimento alla clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e dunque avendo ben presente che lo statuto speciale per la Sardegna nulla dispone sulla competenza legislativa regionale nella materia "protezione civile", cui lo stesso ricorrente ascrive le disposizioni impugnate. Quanto alla mancata considerazione della competenza regionale primaria in materia di enti locali, l'eccezione non attiene al preliminare profilo dell'ammissibilità della questione promossa, ma a quello, successivo, del merito, risolvendosi nell'individuazione del titolo di competenza cui ricondurre la disciplina impugnata. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2014 e n. 36 del 2013 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio - della quale è onerato il ricorrente - non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto speciale. ( Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2016, n. 151 del 2015, n. 142 del 2015, n. 87 del 2014, n. 54 del 2014, n. 308 del 2013, n. 288 del 2013, n. 277 del 2013, n. 187 del 2013 ).
Massima n. 39262
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto gli artt. 1 e 4 della legge reg. Sardegna n. 36 del 2013, non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di motivazione sui parametri - basata sull'assunto che nel ricorso governativo non sarebbe esplicitato il principio fondamentale ricavabile dalla normativa statale evocata a parametro interposto. Il ricorso identifica in modo chiaro sia il parametro del giudizio che le disposizioni interposte, argomentando le censure, seppur sinteticamente, in modo da consentire la determinazione dell'oggetto del giudizio e delle ragioni che sostengono l'impugnazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2015, n. 54 del 2015 e n. 54 del 2014 ).
Massima n. 39263
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. ed in relazione all'art. 108, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 112 del 1998 - degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Sardegna n. 36 del 2013, che sottraggono alle Province alcuni compiti in materia di protezione civile per trasferirli ad uffici decentrati regionali di nuova istituzione. Nella materia "protezione civile" - cui le disposizioni impugnate sono riconducibili - la Regione Sardegna ha acquisito potestà legislativa concorrente identica a quella attribuita alle Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, Cost., in virtù del silenzio dello statuto speciale sul punto e della conseguente applicazione della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Il legislatore sardo può dunque - esercitando il potere di allocazione delle funzioni amministrative, spettante in linea di principio alle Regioni nelle materie di legislazione concorrente - riallocare le funzioni di protezione civile tra gli enti locali della Regione e (come fanno le norme impugnate) "spostare" dal livello provinciale a quello regionale e/o comunale funzioni precedentemente esercitate dalle Province in base all'evocato art. 108 del d.lgs. n. 112, tenuto conto che la specifica allocazione di funzioni di protezione civile tra gli enti del sistema regionale, definita da tale articolo, non è "cristallizzata" né resa immodificabile dalla norma di attuazione statutaria (art. 1 del d.lgs. n. 234 del 2001) che, prima della riforma del Titolo V della Costituzione, ha conferito alla Regione Sardegna e ai suoi enti locali, genericamente, le funzioni amministrative già conferite alle Regioni ordinarie e ai loro enti locali dal d.lgs. n. 112 del 1998. Ciò non preclude allo Stato la possibilità - di cui il ricorrente non si è avvalso nel caso in esame - di censurare l'eliminazione del livello provinciale (e, in specie, dei piani provinciali di emergenza) per violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza enunciati dal (non evocato) art. 118, primo comma, Cost. Neppure l'omessa previsione di una disciplina transitoria è lesiva dell'art. 117, terzo comma, Cost., poiché, in ossequio al principio generale di continuità dell'azione amministrativa, fino alla costituzione dei nuovi uffici regionali le funzioni ad essi attribuite continuano ad essere esercitate dall'ente che in precedenza ne era titolare (come chiarito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1/43 del 2014). Né rileva, infine, la circostanza, nota alla Corte, che, in concreto, l'esercizio nella Regione Sardegna delle funzioni amministrative in materia di protezione civile sia attualmente affidato ad organi diversi e non corrisponda al quadro normativo oggetto del giudizio di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2014, n. 287 del 2012, n. 165 del 2011 e n. 236 del 2004, sull'applicazione alle autonomie speciali della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 384 del 2005 e n. 50 del 2005 e n. 13 del 2004, sul principio di continuità dell'azione amministrativa ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, nelle materie di potestà legislativa concorrente l'allocazione delle funzioni amministrative non spetta, in linea di principio - in assenza, cioè, di specifiche ragioni che rendano evidente la necessità di considerare l'attribuzione della funzione ad un determinato ente locale come rispondente ad un principio fondamentale - allo Stato, bensì alla Regione, la quale può, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, trattenere a sé la funzione ovvero attribuirla ad un diverso livello di governo. ( Precedenti citati: n. 32 del 2006, n. 384 del 2005, n. 378 del 2005 e n. 336 del 2005 ). In materie spettanti alla legislazione concorrente delle Regioni ad autonomia speciale non già in base allo statuto, ma in virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, ben potrebbe il Governo lamentare la lesione non dell'art. 117, terzo comma, Cost., ma dell'art. 118, primo comma Cost., ove ritenga che la scelta del livello di governo a cui la legge regionale affida le funzioni amministrative non risponda ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 144 del 2014, n. 235 del 2009, n. 238 del 2007, n. 196 del 2004 e n. 43 del 2004 ). Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (anche prima della riforma del Titolo V della Costituzione), il legislatore statale ha rinunciato, con la legge n. 225 del 1992, ad un modello centralizzato di protezione civile, optando per una "organizzazione diffusa a carattere policentrico". ( Precedenti citati: sentenze n. 323 del 2006, n. 32 del 2006, n. 327 del 2003 e n. 418 del 1992 ). In un giudizio di legittimità costituzionale in via principale in cui sia lamentata la violazione del solo riparto delle competenze legislative ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., le disposizioni legislative impugnate vanno valutate in se stesse, senza che assumano rilievo le modalità con le quali esse vengono (o non vengono) attuate sul piano amministrativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 144 del 2012, n. 50 del 2008 e n. 134 del 2005 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2013, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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