Corte costituzionale
Sentenza n. 241/2016
Corte cost., sent. 11 novembre 2016, n. 241
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 241/2016
- Data di deposito
- 11 novembre 2016
- Data di decisione
- 5 ottobre 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:241
Norme oggetto del giudizio
- art. 72, comma 2, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- art. 19, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
Parametri
Massime
Massima n. 39149
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della norma applicabile, formulata dall'INPS nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 72, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e 19 del d.l. n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008). La fattispecie oggetto del giudizio a quo riguarda un'ipotesi di cumulo tra pensione privilegiata ordinaria e reddito da lavoro autonomo, sicché le censure correttamente si indirizzano contro l'art. 72, comma 2, della legge n. 388, che assoggetta detta pensione, in quanto equiparata ai trattamenti d'invalidità, a un regime di cumulo più rigoroso di quello tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro disciplinato dall'art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, il quale viene in rilievo come tertium comparationis .
Massima n. 39150
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa sperimentazione di una interpretazione adeguatrice, formulata dall'INPS nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 72, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e 19 del d.l. n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008). L'inequivocabile tenore letterale della disposizione limitativa del cumulo della pensione privilegiata con i redditi di lavoro autonomo preclude una diversa interpretazione, atta a salvaguardarne la compatibilità con i precetti costituzionali evocati dal rimettente; né l'eccezione offre ragguagli sulla praticabilità di tale interpretazione.
Massima n. 39151
Non è accolta l'eccezione di irrilevanza formulata dall'INPS nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 72, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e 19 del d.l. n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), sul presupposto che siano ancora sub iudice alcuni profili pregiudiziali del giudizio a quo potenzialmente preclusivi dell'esame del merito (carenza d'interesse del ricorrente, difetto di giurisdizione e di competenza del giudice adìto, vincolo del giudicato), decisi con sentenza non definitiva impugnata da entrambe le parti. La rimettente Corte dei conti - sez. giurisd. per la Regione Marche ha affermato, con motivazione non implausibile, la propria giurisdizione sul rapporto previdenziale tra le parti, nonostante la contemporanea pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore dell'INPS; ha escluso che il giudizio a quo sia di mera esecuzione di decisione già passata in giudicato (e quindi demandato alla Corte dei conti centrale); ed ha enucleato elementi - come la diversità dei periodi considerati e le sopravvenienze normative posteriori al giudicato - suscettibili in astratto di escludere l'efficacia vincolante del precedente accertamento irrevocabile. La pendenza di impugnazione su detti profili non implica che la Corte costituzionale possa sovrapporre la propria valutazione di rilevanza a quella già formulata dal rimettente, sorretta da argomenti non arbitrari e cristallizzata in una sentenza non definitiva.
Massima n. 39152
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 del 2000 e dell'art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, censurati - in riferimento all'art. 3 Cost. - dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Marche, giudice unico delle pensioni, in quanto limitano al 70 per cento la cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni privilegiate ordinarie, escludendole dal regime di cumulo integrale con i redditi da lavoro introdotto per le pensioni dirette di anzianità. La comparazione proposta dal rimettente riguarda prestazioni non omogenee, dal momento che la pensione di anzianità si atteggia come un beneficio concesso al lavoratore, prescinde dal raggiungimento dell'età pensionabile e postula l'avvenuto svolgimento dell'attività per un tempo predeterminato, mentre la pensione privilegiata ordinaria è ancorata ad eventi dannosi provocati da una causa di servizio e consegue alla cessazione del rapporto di impiego per inabilità permanente al servizio. La natura di retribuzione differita, che accomuna le due prestazioni, non rende costituzionalmente obbligata la loro assimilazione agli effetti della disciplina del cumulo; né la parificazione può derivare dalla circostanza accidentale che il titolare di pensione privilegiata ordinaria abbia tutti i requisiti per accedere anche a quella di anzianità, in quanto se ciò si verifica si ha diritto solo alla prima. È invece ragionevole il punto di equilibrio individuato dal legislatore, che ha scelto di apprestare, ai fini del cumulo con i redditi da lavoro, una disciplina uniforme per le pensioni privilegiate ordinarie e per i trattamenti di invalidità, valorizzando il loro comune presupposto (lesione dell'integrità fisica) e la ratio della pensione privilegiata (costituente "una sorta di riparazione" del danno alla persona riportato per infermità contratte in relazione al servizio prestato). I benefici riconosciuti al percettore di pensione privilegiata ordinaria, anche in termini di incremento della pensione corrisposta, compensano la riduzione della capacità di produrre reddito derivante dall'infermità, e hanno il loro contrappeso nella restrizione del cumulo con il reddito da lavoro, stabilita in misura tale da non intralciare in modo sproporzionato il diritto a lavorare dopo la pensione. ( Precedenti citati: sentenze n. 416 del 1999 e n. 155 del 1969, sulla pensione di anzianità; n. 43 del 2015 e n. 428 del 1993, sulla funzione riparatoria della pensione privilegiata e sulla sua riconducibilità alla categoria dei "trattamenti speciali di quiescenza"; n. 30 del 1976, sulla diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che svolga attività lavorativa ). Secondo la giurisprudenza costituzionale in tema di cumulo tra pensione e lavoro, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito può giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, poiché denota una riduzione dello stato di bisogno e della funzione previdenziale della pensione. Tali diminuzioni non si pongono di per sé in contrasto con il diritto costituzionale al lavoro, ma sono esposte a censure quando implichino una sostanziale decurtazione del trattamento pensionistico senza stabilire il limite minimo dell'emolumento per l'attività esplicata oltre il quale la decurtazione diviene operante. ( Precedenti citati: sentenze n. 197 del 2010 e n. 275 del 1976; n. 416 del 1999 e n. 155 del 1969; n. 232 del 1992, n. 204 del 1992 e n. 566 del 1989; n. 30 del 1976 ). Spetta alla discrezionalità del legislatore bilanciare i diversi valori di rango costituzionale - come il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), il diritto a una prestazione previdenziale proporzionata all'effettivo stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), la solidarietà tra le diverse generazioni che interagiscono nel mercato del lavoro (art. 2 Cost.) - coinvolti nella regolamentazione del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, e modulare la concreta disciplina del cumulo in armonia con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e dell'art. 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, giudice unico delle pensioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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