Corte costituzionale

Sentenza n. 240/2016

Corte cost., sent. 11 novembre 2016, n. 240

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
240/2016
Data di deposito
11 novembre 2016
Data di decisione
4 ottobre 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:240

Norme oggetto del giudizio

  • articolo unico, legge n. 1746 del 11 dicembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 39118

È dichiarato ammissibile - con ordinanza letta in udienza - l'intervento dell'INPS nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'articolo unico della legge n. 1746 del 1962. L'istituto previdenziale - pur non essendo parte del giudizio a quo - è portatore di un interesse qualificato, direttamente collegato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e suscettibile di essere inciso dall'esito del processo principale, dal momento che è preposto all'erogazione delle prestazioni (pensionistiche e di buonuscita) reclamate in esso dai ricorrenti. ( Precedente citato: sentenza n. 244 del 2014 ed allegata ordinanza dibattimentale ). Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via incidentale sono legittimati ad intervenire i soggetti che, pur non essendo parti del giudizio principale, siano portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. ( Precedenti citati: ordinanze n. 318 del 2013, n. 134 del 2013 e n. 116 del 2013 ).

Massima n. 39119

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Abruzzo in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, che, nell'interpretazione del Consiglio di Stato, non vale ad estendere i c.d. benefici combattentistici per "campagne di guerra" al personale militare impiegato dall'ONU in zone operative. Il giudice a quo ha omesso di indicare le ragioni della denunciata discriminazione tra le diverse qualifiche del personale del settore militare, e quindi i motivi di contrasto tra la norma censurata ed il parametro evocato.

Massima n. 39120

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo di riferimento, proposta nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'articolo unico della legge n. 1746 del 1962. Pur in mancanza di una ricostruzione completa delle norme relative ai benefici combattentistici, il richiamo nelle ordinanze di rimessione alle provvidenze previste per la partecipazione alle "campagne di guerra" rende sufficiente ed univoco il collegamento tra la disposizione censurata e la invocata equiparazione del personale militare impiegato dall'ONU ai "combattenti", così che sufficientemente chiara appare la rilevanza della questione sollevata.

Massima n. 39121

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata e per richiesta di un improprio avallo interpretativo, proposte nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, che, nell'interpretazione del Consiglio di Stato, non vale ad estendere i c.d. benefici combattentistici per "campagne di guerra" al personale militare impiegato dall'ONU in zone operative. La scelta del TAR rimettente di sollevare la questione di costituzionalità senza sperimentare la possibilità di una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, non pare implausibile né si risolve nella mera ricerca di un avallo interpretativo da parte della Corte costituzionale, tenuto conto che un'eventuale decisione dello stesso TAR basata su un'interpretazione confliggente con quella già fatta propria (sia pure con la sola sentenza n. 5172 del 2014) dal giudice amministrativo d'appello sarebbe esposta ad una assai probabile riforma, con la conseguenza che la norma ritenuta incostituzionale continuerebbe a trovare applicazione. Nelle situazioni in cui il giudice di primo grado si trovi esposto all'alternativa di adeguarsi, pur reputandola incostituzionale, all'interpretazione affermata dal giudice d'appello e non ancora consolidata come diritto vivente, o assumere, in contrasto con essa, una decisione probabilmente destinata ad essere riformata, la proposizione della questione di legittimità costituzionale costituisce l'unica via idonea ad impedire che continui a trovare applicazione una norma ritenuta costituzionalmente illegittima. Una volta che il giudice abbia consapevolmente scelto in modo non implausibile una determinata interpretazione della norma, ritenendola non altrimenti superabile che sollevando questione di legittimità costituzionale, la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità ( Precedente citato: sentenza n. 221 del 2015 ).

Massima n. 39122

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della norma applicabile, proposta nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962. L'applicabilità di tale disposizione (e non di altre, quali l'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e l'art. 1 della legge n. 390 del 1950), nel percorso decisionale cui il rimettente è chiamato, deriva dalla sua scelta interpretativa - non implausibile, perché conforme all'orientamento del Consiglio di Stato - di ritenere che la medesima disposizione non vale ad estendere i c.d. benefici combattentistici per "campagne di guerra" ai militari impegnati in missioni per conto dell'ONU.

Massima n. 39123

Il pur rilevante impegno finanziario derivante per lo Stato dall'eventuale accoglimento della questione (in specie, riguardante l'estensione dei c.d. benefici combattentistici ai militari impegnati in missioni ONU) non può di per sé rappresentare preclusione a una pronuncia di illegittimità costituzionale - come sostenuto dalla difesa erariale - ma solo un elemento da tenere in considerazione, ove dettagliatamente documentato, nel bilanciamento degli interessi coinvolti. ( Precedente citato: sentenza n. 372 del 1998, secondo cui appartiene alla discrezionalità legislativa, col solo limite della palese irrazionalità, stabilire i modi e la misura dei trattamenti di quiescenza, nonché le variazioni dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento fra valori contrapposti che contemperi le esigenze di vita dei beneficiari con le concrete disponibilità finanziarie e le esigenze di bilancio )

Massima n. 39124

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, interpretato, in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato, nel senso che non vale ad estendere i c.d. benefici combattentistici per "campagne di guerra" al personale militare impiegato dall'ONU in zone operative. La disposizione censurata - non riferibile, secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 5172 del 2014, ai benefici pensionistici e di buonuscita previsti dalla legge n. 390 del 1950, bensì agli aumenti stipendiali per i combattenti di cui all'art. 7 del r.d.l. n. 1427 del 1922 - mirava a dare soluzione ad una situazione (uccisione nel 1961 di numerosi militari italiani impiegati per conto dell'ONU a Kindu, ex Congo belga) a quel tempo del tutto nuova e in gran parte sfornita di adeguata disciplina specifica. La legislazione successiva - indotta dalla proliferazione delle "missioni di pace" per conto dell'ONU e collocata in un mutato contesto, sia internazionale che dell'ordinamento militare - ha dettato regole specifiche per le singole missioni o gruppi di missioni, determinando in modo dettagliato i trattamenti economici, previdenziali e assicurativi atti a compensare le criticità e i rischi per il personale coinvolto, in alcuni casi estendendo, in altri escludendo espressamente le provvidenze riservate alle campagne di guerra, ma sempre mostrando di distinguere queste ultime dalle missioni ONU. Da tale quadro articolato e stratificato si desume che la qualifica di combattente rimane circoscritta a quella a suo tempo individuata dal d.lgs. n. 137 del 1948, ossia ai partecipanti a vario titolo al secondo conflitto mondiale, e che solo alcuni dei benefici a questi destinati sono stati estesi ai militari impiegati nelle missioni ONU. In particolare, la c.d. supervalutazione delle campagne di guerra, prevista ai fini pensionistici e della buonuscita dall'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, è stata consapevolmente riservata dal legislatore ai soggetti che, in future crisi internazionali, dovessero assumere la qualifica di veri e propri "combattenti", anche al di fuori del servizio militare svolto professionalmente. Si tratta di scelte discrezionali non irragionevoli, non valendo di contro obiettare che al concetto tradizionale di "guerra" siano ormai equiparati, in adeguamento al diritto internazionale, quelli di "crisi internazionale" o di "conflitto armato", giacché nell'ordinamento interno non esiste un principio generale di assimilazione, ma norme che discrezionalmente equiparano - a certi fini ed entro certi limiti - le missioni internazionali ai conflitti bellici. Né rileva che in entrambi i casi siano egualmente presenti rischi mortali, poiché la partecipazione di limitati contingenti di soldati professionisti in missioni svolte in territorio estero è situazione ben diversa dallo "stato di guerra", deliberato ai sensi dell'art. 78 Cost., e dalle gravi "crisi internazionali", tali da imporre addirittura il ricorso alla leva obbligatoria generalizzata. L'insussistenza di ogni sperequazione emerge ponendo - più correttamente - a raffronto i trattamenti complessivi (retributivo e pensionistico), rispettivamente riservati ai militari che volontariamente partecipano alle missioni per conto dell'ONU e agli arruolati in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, atteso che i primi ricevono un peculiare trattamento retributivo e stipendiale migliorativo di quello ordinario, mentre - allo stato della legislazione esistente - ai secondi spetterebbe un compenso giornaliero poco più che simbolico, con l'aggiunta della sola "supervalutazione" di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973. (Precedenti citati: sentenze n. 211 del 1993 e n. 234 del 1989, sulla definizione di combattente; sentenza n. 509 del 1988, sulla inerenza alla discrezionalità del legislatore della scelta di non estendere ai partecipanti alle operazioni di polizia coloniale i benefici combattentistici riservati ai partecipanti a veri e propri fatti di guerra ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 (Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite - ONU - in zone d'intervento, dei benefici combattentistici), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 4 ottobre 2016ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, iscritte ai numeri da 73 ad 80 del Reg. ord. 2015;rilevato che in tali giudizi è intervenuto l'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.;considerato che il suddetto Istituto non è parte dei giudizi principali;che, per costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi in via incidentale sono legittimati ad intervenire i soggetti che, pur non essendo parti del giudizio principale, siano tuttavia portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (tra le tante, ordinanze nn. 318, 134 e 116 del 2013);che, nel caso specifico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è portatore di un siffatto interesse qualificato, suscettibile di essere inciso dall'esito del processo principale, in quanto i ricorsi sono stati proposti anche al fine del riconoscimento del diritto alla c.d. "supervalutazione" dei servizi resi per conto dell'ONU in zona d'intervento, con riflessi quindi sia sul trattamento pensionistico, sia sull'indennità di buonuscita, prestazioni entrambe gestite ed erogate dall'INPS.PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile l'intervento dell'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale.F.to: Paolo Grossi, Presidente

Testo integrale

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