Corte costituzionale

Sentenza n. 20/2016

Corte cost., sent. 11 febbraio 2016, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
20/2016
Data di deposito
11 febbraio 2016
Data di decisione
12 gennaio 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:20

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 27 del 12 agosto 2005
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 27 del 12 agosto 2005

Parametri

Massime

Massima n. 38715

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, il quale prevede, nel testo originario, che le nomine degli organi di vertice di amministrazione e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione abbiano una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e che questi decadano all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma nei successivi quaranta giorni. La decadenza disciplinata dalla norma si è verificata esclusivamente per effetto del successivo art. 2, comma 1, sicché è solo di tale disposizione che il giudice rimettente deve fare applicazione, benché essa contenga un richiamo al censurato art. 1, comma 2, al solo fine, però, di individuare gli organi le cui figure apicali sono colpite da decadenza per effetto dell'entrata in vigore della legge. Per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per inapplicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata, v. la citata sentenza n. 161/2008. Per l'affermazione che la norma impugnata, pur essendo stata abrogata, continua ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della sua vigenza, v. la citata sentenza n. 391/2008. Per l'affermazione che, ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, è sufficiente che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo , senza che rilevino gli effetti di un'eventuale pronuncia di incostituzionalità, v. le citate sentenze nn. 46/2014, 5/2014 e 294/2011. Per gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale sulla decisione del processo principale, v. la citata sentenza n. 28/2010. Per l'affermazione che solo l'accertamento dell'illegittimità costituzionale della norma che ha previsto la cessazione automatica del rapporto di lavoro può consentire al giudice a quo di valutare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, anche di carattere soggettivo, v. la citata sentenza n. 224/2010.

Massima n. 38716

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, nella parte in cui si applicava al Direttore dell'ente «Abruzzo-Lavoro». È incompatibile con l'art. 97 Cost. la sussistenza di meccanismi di decadenza automatica, o del tutto discrezionale, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto di ufficio e sganciati da qualsiasi valutazione concernente i risultati conseguiti, qualora tali meccanismi siano riferiti ai titolari (anche estranei all'amministrazione) di incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di funzioni di esecuzione dell'indirizzo politico. Il Direttore dell'ente «Abruzzo-Lavoro», oltre a rappresentare l'ente, esercitava poteri di organizzazione e di gestione. La sua nomina avveniva a seguito di avviso pubblico, previo esame di curricula , e poteva essere conferita solo a soggetti in possesso dei requisiti di accesso alla dirigenza regionale, che non avessero superato il sessantacinquesimo anno di età, dotati di elevata preparazione specifica nelle materie di competenza dell'ente e con esperienza significativa nella direzione di organizzazioni complesse. Questi era responsabile dei risultati di gestione e la sua revoca poteva avvenire, previo contraddittorio, prima della scadenza naturale del rapporto, solo nelle ipotesi previste dall'art. 21 del d.lgs. n. 29 del 1993. Pertanto, il Direttore dell'ente era figura tecnico-professionale, titolare di funzioni prevalentemente organizzative e gestionali, responsabile del perseguimento di obiettivi definiti in appositi atti di pianificazione e indirizzo, deliberati dagli organi di governo della Regione. Tale soggetto, non essendo collegato ai suddetti organi da relazioni istituzionali così immediate da rendere determinante la consonanza agli orientamenti politici, non rientrava tra quelle alle quali potessero, o possano, applicarsi meccanismi di decadenza automatica. Per la pronuncia su questioni analoghe aventi ad oggetto il complesso delle figure apicali, cui le disposizioni della legge abruzzese n. 27 del 2005, nella loro ampia portata, risultavano applicabili, v. le citate sentenze nn. 228/2011, 34/2010 e 233/2006. Sull'incompatibilità con l'art. 97 Cost. di meccanismi di decadenza automatica o del tutto discrezionale di determinate categorie di soggetti, v. le citate sentenze nn. 246/2011, 228/2011, 124/2011, 304/2010, 224/2010, 81/2010, 34/2010, 390/2008, 161/2008, 104/2007 e 103/2007. Per l'illegittimità costituzionale di norme regionali che prevedevano la decadenza automatica di figure quali direttori generali delle aziende sanitarie locali o di altri enti regionali, v. le citate sentenze nn. 27/2014, 152/2013, 228/2011, 34/2010 e 104/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), nella parte in cui si applicava al Direttore dell'ente «Abruzzo-Lavoro»;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art 1, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 27 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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