Corte costituzionale

Sentenza n. 2/2016

Corte cost., sent. 14 gennaio 2016, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/2016
Data di deposito
14 gennaio 2016
Data di decisione
1° dicembre 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 27 luglio 2007

Parametri

  • art. 38, comma 1, Costituzione
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità del 13 dicembre 2006

Massime

Massima n. 38688

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento), impugnato, in riferimento agli artt. 38, primo comma, Cost. e 4 dello statuto trentino, in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, è inammissibile l'intervento dell'Associazione Senza Limiti Onlus e di ANFFAS Onlus - Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, che non sono parti del giudizio a quo né titolari di un interesse qualificato. Infatti, l'intervento di soggetti estranei al giudizio a quo può essere ammesso solo quando questi risultino titolari di una situazione giuridica qualificata, inerente in modo specifico al rapporto controverso e, perciò, suscettibile di essere direttamente e immediatamente incisa dagli effetti della pronuncia costituzionale. Per l'affermazione che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammessi ad intervenire, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Giunta regionale, soltanto le parti del giudizio principale, v., ex plurimis , l'ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015.

Massima n. 38689

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2007, n. 13, impugnato, in riferimento agli artt. 38, primo comma, Cost. e 4 dello statuto trentino, in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, nella parte in cui prevede che i soggetti che fruiscono di prestazioni assistenziali consistenti nella erogazione di un servizio siano chiamati a compartecipare alla spesa con riguardo alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, e non al reddito esclusivo dello stesso interessato. L'assunto, incongruo e privo di rispondenza con i parametri evocati, risulta in antitesi con l'opposta tendenza a far sì che sia propria la famiglia la sede privilegiata del più partecipe soddisfacimento delle esigenze connesse ai disagi del relativo componente, così da mantenere intra moenia il relativo rapporto affettivo e di opportuna e necessaria assistenza, configurandosi solo come sussidiaria - e comunque secondaria e complementare - la scelta verso soluzioni assistenziali esterne. Quanto agli obblighi internazionali, il principio del necessario rispetto, da parte dei legislatori interni, dei vincoli derivanti dall'adesione ad una Convenzione internazionale si configura alla stregua di un obbligo di risultato, essendo gli Stati aderenti liberi di individuare in concreto i mezzi e i modi necessari per farvi fronte. La Convenzione non vincola, pertanto, ad adottare scelte normative dirette ad allontanare o, perfino, sradicare la persona disabile dal sistema delle relazioni familiari o a disconoscerne il diritto all'appartenenza al medesimo; e neppure, di riflesso, sollecita, sul piano normativo, l'esclusione dei familiari, o il loro disimpegno, da qualsiasi programma di assistenza che, sulla base delle diverse condizioni economiche, consenta di articolare differenziati livelli di compartecipazione ai programmi medesimi. Con riguardo, inoltre, alla violazione dell'art. 38, primo comma, Cost., l'ordinanza di rimessione, oltre che apparire fortemente carente in punto di motivazione, finisce per rivelarsi incoerente rispetto all'oggetto stesso della censura, sostenuta esclusivamente dall'assunto, del tutto apodittico, secondo cui, nel parametro evocato, la persona inabile assume rilievo di per sé stessa, senza alcun riferimento al suo nucleo familiare. Sul ruolo privilegiato della famiglia nell'attuazione di interessi generali legati all'assistenza e al benessere della persona, v. la citata sentenza n. 203/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), sollevata, in riferimento agli artt. 38, primo comma, della Costituzione e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, dal Tribunale ordinario di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 1° dicembre 2015ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con l'ordinanza emessa dal Tribunale ordinario di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento, il 25 giugno 2013 (r.o. n. 207 del 2013);rilevato che Associazione Senza Limiti Onlus e ANFFAS Onlus - Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale - hanno depositato atto di intervento in data 29 ottobre 2013 e che la medesima ANFFAS Onlus ha anche depositato una memoria il 19 novembre 2015, fuori termine.Considerato che le predette Associazioni non risultano essere parti nel giudizio a quo;che nell'atto di intervento entrambe le Associazioni hanno dichiarato di essere portatrici, sulla base delle disposizioni dei loro statuti, degli interessi di persone con disabilità o anziane e delle loro famiglie e di intervenire nel presente giudizio costituzionale «a supporto ed integrazione dell'ordinanza di rimessione»;che, in particolare, l'Associazione ANFFAS Onlus ha precisato di «intervenire a tutela dei fondamentali princìpi di dignità personale, autonomia e indipendenza sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 15.3.2009 [recte: 3.3.2009], n. 18, contro le aggressioni ai diritti alla salute e all'assistenza sociale, di cui agli artt. 32 e 38 Cost.»;che l'Associazione Senza Limiti Onlus ha, per parte sua, precisato di essersi, «in questi anni», «fortemente impegnata», tra l'altro, per il rispetto del «principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito» ora «oggetto del presente giudizio», «con campagne di sensibilizzazione e promuovendo, direttamente o indirettamente, diversi giudizi avanti varie giurisdizioni»;che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammessi ad intervenire, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Giunta regionale, per costante giurisprudenza di questa Corte, soltanto le parti del giudizio principale (ex plurimis, ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015);che l'intervento di soggetti estranei al giudizio a quo può essere ammesso, secondo la medesima giurisprudenza, esclusivamente quando questi risultino titolari di una situazione giuridica qualificata, inerente, cioè, in modo specifico al rapporto controverso e, perciò, suscettibile di essere direttamente e immediatamente incisa dagli effetti della pronuncia di questa Corte, distinguendosi dalla posizione di soggetti genericamente coinvolti, a qualsiasi titolo o ragione, nelle diverse vicende relative alle disposizioni oggetto di censura;che, alla stregua della stessa inequivoca prospettazione di cui agli atti di intervento, le sunnominate Associazioni non risultano legittimate ad intervenire nel presente giudizio.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione Senza Limiti Onlus e di ANFFAS Onlus - Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze