Corte costituzionale
Sentenza n. 191/2016
Corte cost., sent. 20 luglio 2016, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 191/2016
- Data di deposito
- 20 luglio 2016
- Data di decisione
- 1° giugno 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:191
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014, come univocamente interpretato dal diritto vivente, legge n. 742 del 7 ottobre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 39013
Non è fondata, per la non omogeneità delle situazioni poste a confronto e la ragionevolezza delle relative discipline, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - escludendo, secondo l'univoca interpretazione del diritto vivente, dalla generale sospensione di tutti i termini processuali delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, disposta dal precedente art. 1, le opposizioni all'esecuzione e non anche gli atti del processo esecutivo - riserverebbe irragionevolmente un trattamento differenziato a fattispecie accomunate dalle stesse ragioni di celerità. Invero, il processo esecutivo costituisce lo strumento apprestato dall'ordinamento per l'attuazione del diritto, da realizzare in via coattiva, mentre l'incidente di esecuzione, che apre una parentesi all'interno del primo, può assumere due diverse forme: quella dell'opposizione all'esecuzione quando si contesta il "se" del diritto di agire in executivis o la pignorabilità dei beni pignorati, e quella dell'opposizione agli atti esecutivi, quando ci si duole del "come" dell'esercizio del diritto, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva. In sintesi, il processo esecutivo consiste in una sequenza di atti procedimentali per la realizzazione del credito; le opposizioni integrano dei veri e propri giudizi, che si svolgono nel contraddittorio delle parti. La diversità strutturale dei due tipi di procedimento non é riconducibile ad unità sul presupposto dell'esigenza di celerità comune ad entrambi, ben potendo il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, dettare discipline differenziate, con l'unico limite costituito dalla non arbitrarietà e irragionevolezza della scelta compiuta. Nell'ambito del procedimento esecutivo il legislatore ha ritenuto di soddisfare tale esigenza con la previsione di un termine perentorio, prorogabile una sola volta per giusti motivi, per la completa acquisizione della documentazione ipocatastale attestante l'appartenenza del bene pignorato al debitore: la sospensione della sua decorrenza durante il periodo feriale è ragionevolmente correlata al rallentamento delle attività degli uffici preposti al rilascio della documentazione. Quanto, invece, alle opposizioni all'esecuzione, l'esigenza di celerità è perseguita mediante la deroga alla sospensione dei termini feriali anche in considerazione della peculiarità del procedimento che, nella prassi giudiziaria, può prestarsi ad un utilizzo strumentale con finalità dilatoria da parte del debitore esecutato. Sulla diversa ampiezza dei poteri interpretativi del rimettente, condizionata dalla presenza o meno di un indirizzo ermeneutico consolidato in termini di diritto vivente, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 113/2015, 350/1997, 307/1996 e 296/1995; ordinanza n. 226/1994. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia processuale, esercitabile con l'unico limite costituito dalla non arbitrarietà e irragionevolezza della scelta compiuta, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 237/2007 e 341/2006; ordinanze nn. 405/2007, 376/2007 e 101/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014, come univocamente interpretato dal diritto vivente, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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