Corte costituzionale
Sentenza n. 187/2016
Corte cost., sent. 20 luglio 2016, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 187/2016
- Data di deposito
- 20 luglio 2016
- Data di decisione
- 15 giugno 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:187
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge n. 124 del 3 maggio 1999
- art. 4, comma 11, legge n. 124 del 3 maggio 1999
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
- clausola 5, punto 1, direttiva CE n. 70 del 28 giugno 1999
Massime
Massima n. 39004
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 - impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo - sono inammissibili, in quanto tardive, le costituzioni di Cittadino Donatella e Zangari Gemma, parti nei processi a quibus . Ai sensi dell'art. 3, comma 1, primo periodo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la costituzione delle parti nel giudizio incidentale ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con l'elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni. Detto termine - peraltro già consumato al momento della sospensione del giudizio disposta con l'ordinanza n. 207 del 2013 sino alla definizione delle questioni di interpretazione dell'invocato parametro comunitario interposto (clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE), sottoposte in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea - ha natura perentoria. Sulla natura perentoria del termine per la costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, v., ex multis , la citata sentenza n. 190/2006.
Massima n. 39005
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 - impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consente la copertura delle cattedre e dei posti che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di incarichi annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo - sono inammissibili, anche in quanto tardivi, gli interventi della Federazione lavoratori della conoscenza-CGIL, della Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, del CODACONS, dell'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola e della Federazione GILDA-UNAMS. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'atto di intervento deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio. Detto termine - peraltro già consumato al momento della sospensione del giudizio disposta con l'ordinanza n. 207 del 2013 sino alla definizione delle questioni di interpretazione dell'invocato parametro comunitario interposto (clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE), sottoposte in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea - ha natura perentoria. Inoltre, le intervenienti non risultano essere parti dei giudizi principali nel corso dei quali sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale né titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato ai rapporti sostanziali dedotti in giudizio. Sulla natura perentoria del termine per l'intervento delle parti nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, v., ex multis , la citata sentenza n. 190/2006. Per il costante orientamento secondo cui possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v., ex multis , le citate sentenze nn. 71/2015, 216/2014 e 231/2013.
Massima n. 39006
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, l'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), senza che ragioni obiettive lo giustifichino. La disposizione, nel consentire il conferimento di incarichi annuali nelle more dell'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale di ruolo, risulta in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, per la cui interpretazione l'ordinanza n. 207 del 2013 ha proposto questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia UE. Quest'ultima, con sentenza del 26 novembre 2014, ha chiarito la portata dell'interposto parametro comunitario, il quale osta ad una normativa nazionale, come quella in scrutinio, che non indica tempi certi per l'espletamento dei concorsi ed esclude qualsiasi possibilità, per i docenti ed il personale ATA, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un abusivo rinnovo dei contratti a tempo. Per il giudice europeo, le esigenze di continuità didattica che inducono ad assunzioni temporanee nel comparto scolastico possono giustificare la durata determinata e la reiterazione dei contratti; tuttavia, nella specie, il rinnovo ha un carattere permanente e durevole, anziché provvisorio, e l'assenza di criteri oggettivi e trasparenti non consente di verificare se esso risponda ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e necessario a tal fine, non essendo prevista alcuna misura diretta a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo (ad esempio, procedure di assunzione certe nel tempo e risarcimento del danno). L'illecito conseguente alla violazione del diritto UE di cui si è resa responsabile l'Italia è stato però cancellato con la sopravvenuta introduzione di adeguati ristori al personale interessato da parte del legislatore che ha così attuato le conferenti previsioni europee, le quali rimettono l'individuazione delle misure alle autorità nazionali, limitandosi a definirne gli essenziali caratteri di dissuasività, proporzionalità ed effettività e ritenendo sufficiente l'applicazione anche di un solo rimedio. Dalla combinazione dei vari interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). La scelta di attribuire serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutti gli interessati - benché implicante un impegnativo sforzo anche finanziario e un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), teso ad assicurare l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione - è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne. Per il personale ATA, invece, non è previsto alcun piano straordinario di assunzione e pertanto nei suoi confronti deve trovare applicazione l'ordinaria misura risarcitoria. Nel senso che il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost. diventa concretamente operativo solo se vengono determinati gli obblighi internazionali che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, v. la citata sentenza n. 348/2007. Sulla legittimazione della Corte costituzionale a sollevare questione pregiudiziale di interpretazione del diritto europeo, fermo lo scrutinio di costituzionalità della norma interna, v. le citate ordinanze nn. 207/2013 e 103/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016ORDINANZARilevato che, nei giudizi di cui ai nn. 248 e 249 del reg. ord. 2012, hanno depositato atto di costituzione Cittadino Donatella, in data 4 febbraio 2015, e Zangari Gemma, in data 5 febbraio 2015, parti nei giudizi principali;che, nei giudizi di cui ai nn. 143, 144, 248 e 249 del reg. ord. del 2012, hanno depositato atto di intervento la Federazione lavoratori della conoscenza-CGIL e la Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, rispettivamente in data 14 maggio e 19 maggio 2015, il CODACONS e l'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola (questi ultimi due anche nei giudizi di cui al reg. ord. nn. 32 e 34 del 2014) in data 23 ottobre 2015 e, solo nel giudizio di cui al reg. ord. n. 249 del 2012, la Federazione GILDA-UNAMS, in data 26 aprile 2016.Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, primo periodo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni»;che, con riguardo agli interventi, l'art. 4, comma 4, delle richiamate norme integrative prevede analogo termine stabilendo che l'atto di intervento «deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio»;che le predette ordinanze nn. 143 e 144 del 2012 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 33, prima serie speciale, del 22 agosto 2012, le ordinanze nn. 248 e 249 del 2012 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 44, prima serie speciale, del 7 novembre 2012 e le ordinanze nn. 32 e 34 del 2014 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 13, prima serie speciale, del 19 marzo 2014;che detti termini, che hanno natura perentoria (ex multis, sentenza n. 190 del 2006), si erano, peraltro, già consumati al momento della sospensione del giudizio disposta con l'ordinanza di questa Corte n. 207 del 2013 sino alla definizione delle questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, sottoposte in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea;che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 71 del 2015, n. 216 del 2014 e n. 231 del 2013), possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;che la Federazione lavoratori della conoscenza-CGIL e la Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, nonché il CODACONS e l'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola, e la Federazione GILDA-UNAMS non risultano essere parti dei giudizi principali nel corso dei quali sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale oggetto delle ordinanze iscritte ai nn. 143, 144, 248 e 249 del reg. ord. 2012 e ai nn. 32 e 34 del reg. ord. 2014, né le stesse sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato ai rapporti sostanziali dedotti in giudizio;che nel procedimento instauratosi dinanzi alla Corte di giustizia a seguito di rinvio pregiudiziale, a norma degli artt. 96 e 97 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia, «possono presentare osservazioni dinanzi alla Corte» «le parti nel procedimento principale», che sono «quelle individuate come tali dal giudice del rinvio, in osservanza delle norme di procedura nazionali»;che la Federazione lavoratori della conoscenza-CGIL e la Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, nonché la Federazione GILDA-UNAMS, come esposto negli atti di intervento depositati nei presenti giudizi incidentali, hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte di giustizia in quanto parti nella causa C-62/13 (come si rileva, peraltro, dalla intestazione della sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), che non è relativa ad alcuno dei giudizi principali degli odierni giudizi incidentali di legittimità costituzionale;che, pertanto, devono essere dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le costituzioni in giudizio di Cittadino Donatella e Zangari Gemma, parti nei giudizi a quibus, nonché, anche in quanto tardivi, gli interventi della Federazione lavoratori della conoscenza-CGIL e della Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, del CODACONS e dell'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola, e della Federazione GILDA-UNAMS, con riguardo a soggetti non parti nei giudizi a quibus e che risultano privi di un interesse qualificato, nei termini sopra esposti.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALE1) dichiara inammissibili le costituzioni in giudizio di Cittadino Donatella e Zangari Gemma;2) dichiara inammissibili gli interventi della Federazione lavoratori della conoscenza-CGIL, della Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, del CODACONS, dell'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola e della Federazione GILDA-UNAMS.F.to: Paolo Grossi, Presidente
Testo integrale
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