Corte costituzionale
Sentenza n. 185/2016
Corte cost., sent. 20 luglio 2016, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 185/2016
- Data di deposito
- 20 luglio 2016
- Data di decisione
- 6 luglio 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:185
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge della Regione Molise n. 7 del 14 aprile 2015
- art. 2, comma 1, lett. g), legge della Regione Molise n. 7 del 14 aprile 2015
- art. 2, comma 1, lett. i), legge della Regione Molise n. 7 del 14 aprile 2015
- art. 4, comma 1, lett. g), legge della Regione Molise n. 7 del 14 aprile 2015
- art. 3, comma 7, legge della Regione Molise n. 30 del 11 dicembre 2009
- art. 18, comma 2, legge della Regione Molise n. 7 del 14 aprile 2015
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 38998
E' cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 17 della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, che rimette alla Giunta regionale l'adozione, entro il 31 maggio del 2016, dei Piani paesistici esecutivi di ambito di cui all'art. 11 della legge regionale n. 24 del 1989. Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuta la legge regionale n. 13 del 2015, che ha inciso sulle disposizioni impugnate in senso satisfattivo della pretesa avanzata. Inoltre, il lungo termine finale previsto dalla norma poi abrogata e la naturale complessità del procedimento amministrativo ivi previsto, volto all'adozione dello strumento pianificatorio, consentono di escludere l'applicazione della disposizione impugnata.
Massima n. 38999
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., l'art. 2, comma 1, lett. g ), della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, limitatamente alle parole «, ivi comprese quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968,». La norma censurata, nel sostituire l'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 30 del 2009, «fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale», ha espressamente introdotto, per gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti, la possibilità di derogare alle distanze fissate dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968. Poiché la disciplina delle distanze minime tra costruzioni, rientra nella materia dell'«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga al solo fine di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza il punto di equilibrio è stato rinvenuto dalla giurisprudenza costituzionale nell'ultimo comma dell'art. 9 del citato d.m., ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile. Tale disposto ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale solo "nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche". In definitiva, le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. Nel caso di specie questa condizione non sussiste e, pertanto, la disposizione impugnata eccede la competenza regionale concorrente del «governo del territorio», violando il limite dell'«ordinamento civile». Per la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell'ordinamento civile; conseguentemente alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali al solo fine di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio, v. le citate sentenze nn. 134/2014, 6/2013, e 114/2012; ordinanza n. 173/2011. Per l'affermazione che nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza - statale in materia di «ordinamento civile» e concorrente in materia di «governo del territorio» -, il punto di equilibrio si rinviene nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, v. le citate sentenze nn. 114/2012 e 232/2005; ordinanza n. 173/2011. Per l'ammissibilità di distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale solo se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio, v. le citate sentenze nn. 134/2014 e 6/2013.
Massima n. 39000
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., l'art. 2, comma 1, lett. i ), della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, nella parte in cui non prevede, dopo le parole «fermo restando quanto stabilito dal codice civile», le parole «e dall'articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968». La disposizione impugnata, nel sostituire il comma 8 dell'art. 2 della legge regionale n. 30 del 2009, consente che gli ampliamenti previsti dai commi precedenti agli edifici esistenti e in costruzione avvengano in deroga ai vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando quanto stabilito dal codice civile, ma senza espressamente imporre il rispetto delle distanze fissate dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968. La norma in questione, attraverso il mero richiamo delle norme del codice civile, è suscettibile di consentire l'introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze fissate dal citato decreto ministeriale; il che rende illegittimo l'intervento del legislatore regionale, non ricorrendo il collegamento agli strumenti urbanistici e la finalizzazione delle deroghe alla conformazione di determinate zone del territorio. Per l'affermazione secondo cui il mero richiamo delle norme del codice civile consente l'introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, v. la citata sentenza n. 114/2012.
Massima n. 39001
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'artt. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., l'art. 4, comma 1, lett. g ), della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7. La disposizione impugnata ha aggiunto all'art. 3, comma 7, primo e secondo periodo, della legge regionale n. 30 del 2009, dopo le parole «distanze tra gli edifici», le parole «, anche di quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968», così espressamente sancendo la derogabilità anche di queste ultime nel caso degli interventi di demolizione e ricostruzione contemplati dalla norma modificata. Tuttavia, la generalità della previsione e il mancato collegamento delle deroghe agli strumenti urbanistici rendono illegittimo l'intervento del legislatore regionale.
Massima n. 39002
È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 3, comma 7, della legge della Regione Molise 11 dicembre 2009, n. 30, nella parte in cui consente la deroga alle distanze tra gli edifici senza prevedere il rispetto di quelle stabilite dal codice civile e dalle disposizioni integrative. Tale disposizione, infatti, presenta un inscindibile legame funzionale con l'art. 4, comma 1, lett. g ), già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale. Sull'illegittimità costituzionale consequenziale in presenza di «inscindibile legame funzionale», v. la citata sentenza n. 217/2015. Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale in via consequenziale nei giudizi in via principale, v., tra le tante, le sentenze nn. 249/2014, 87/2014, 68/2014, 308/2013, 378/2004, 166/2004 e 2/2004.
Massima n. 39003
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. - dell'art. 18, comma 2, della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, il quale prevede che i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della legge e per i quali non sono ancora stati versati gli oneri concessori sono valutati e definiti secondo le disposizioni della legge medesima. Infatti, la citata disposizione è sostanzialmente censurata per illegittimità riflessa, e cioè in ragione del rinvio anche alle disposizioni già esaminate, ma la norma non ha, di per sé, un contenuto precettivo costituzionalmente illegittimo, limitandosi a regolare l'applicazione dello ius superveniens ai procedimenti amministrativi in corso, secondo il principio del tempus regit actum .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera g), della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica)», limitatamente alle parole «, ivi comprese quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968,»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera i), della legge della Regione Molise n. 7 del 2015, nella parte in cui non prevede, dopo le parole «fermo restando quanto stabilito dal codice civile», le parole «e dall'articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera g), della legge della Regione Molise n. 7 del 2015;
4) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge della Regione Molise 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica), nella parte in cui non prevede il rispetto delle distanze legali stabilite dal codice civile e dalle disposizioni integrative;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, della legge della Regione Molise n. 7 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Molise n. 7 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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