Corte costituzionale

Sentenza n. 161/2016

Corte cost., sent. 7 luglio 2016, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
161/2016
Data di deposito
7 luglio 2016
Data di decisione
14 giugno 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:161

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 8 gennaio 2015

Parametri

Massime

Massima n. 38957

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 gennaio 2015, n. 1, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 796, lett. t) della legge n. 296 del 2006) - nella parte in cui proroga sino al 31 dicembre 2015 la possibilità, per le strutture sanitarie non ospedaliere e non ambulatoriali in regime di accreditamento provvisorio, di erogare prestazioni socio sanitarie in esecuzione di «Progetti Obiettivo». Non sussiste l'asserito contrasto della disposizione denunciata con il termine massimo del 31 ottobre 2014 imposto - dalla citata norma statale recante principio fondamentale in materia di "tutela della salute" - per il passaggio delle strutture sanitarie dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo. Infatti, la norma regionale limita la proroga alle sole strutture che erogano prestazioni inserite in «Progetti Obiettivo», e quindi sottoposte a un regime speciale dallo stesso legislatore statale, che ha disegnato allo scopo uno specifico procedimento di erogazione di fondi e di controllo dei risultati raggiunti. Tali peculiari caratteristiche giustificano dunque, alla luce del principio di ragionevolezza, la proroga prevista dal legislatore regionale. Essa rispetta, inoltre, la condizione di temporaneità stabilita dalla giurisprudenza costituzionale, posto che non si estende indefinitamente nel tempo. Infine, la proroga va applicata alle sole unità in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi, stabiliti a garanzia del rispetto di livelli essenziali di qualità e sicurezza nell'erogazione della prestazione fornita. La congiunta presenza di tali caratteristiche - eccezionale imprescindibilità delle prestazioni da garantire, concordata anche con lo Stato, nonché ragionevole delimitazione temporale della proroga rispetto alla scadenza del termine generale e osservanza dei requisiti strutturali e organizzativi - consente di escludere che la disposizione regionale impugnata mascheri una inammissibile sanatoria di irregolarità e disfunzioni all'interno della Regione. Essa configura, invece, un'ipotesi di legittima deroga al termine statale. Per il costante indirizzo giurisprudenziale della Corte sulla riconducibilità della materia dell'accreditamento delle strutture sanitarie alla potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, v., ex multis , le citate sentenze nn. 132/ 2013, 292/2012 e 260/2012. Nel senso di ritenere che il termine finale previsto dalla legislazione statale, all'art. 1, comma 796, lett. t), della legge n. 296 del 2006, per il passaggio dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo, costituisce principio fondamentale della materia v., ex multis , sentenze nn. 292/2012 e 260/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti), promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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