Corte costituzionale
Sentenza n. 158/2016
Corte cost., sent. 7 luglio 2016, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 158/2016
- Data di deposito
- 7 luglio 2016
- Data di decisione
- 3 maggio 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:158
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge della Regione Piemonte n. 22 del 24 dicembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38952
Non è fondata la questione di legittimità dell'art. 7 della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2014, n. 22 - impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri - che stabilisce la misura del canone annuo per l'uso di acqua pubblica a fini energetici e di riqualificazione dell'energia, diversificandola all'interno dell'utilizzazione idroelettrica in modo decrescente in proporzione alla potenza media di concessione. La normativa impugnata è riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. poiché stabilisce soltanto la misura dei canoni idroelettrici, senza dettare dei «criteri generali» per la relativa determinazione, ascrivibile, invece, alla materia «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva statale. Non risulta, pertanto, violato l'evocato parametro interposto rappresentato dall'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, che ha previsto che «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico». In attesa dell'adozione del d.m. citato, le Regioni possono continuare a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto dei principi fondamentali statali operanti in materia, individuati dalla giurisprudenza della Corte nel solo principio della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava. Resta fermo l'onere della Regione di adeguarsi - nel rispetto del principio di leale collaborazione cui, peraltro, è ispirato l'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 - ai «criteri generali» una volta che essi saranno stati stabiliti con d.m. nell'esercizio dell'esclusiva competenza legislativa statale Sulla riconducibilità della quantificazione della misura dei canoni idroelettrici alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 85/2014 e 64/2014. Sulla riconducibilità della disciplina inerente alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 205/2011 e 1/2008. Sulla dichiarazione di non fondatezza di questioni di legittimità basate sull'erroneità del presupposto interpretativo, v. le citate sentenze nn. 182/2011 e 365/2006. Sulla riconducibilità dell'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 alla materia "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva statale, unicamente quanto alla definizione dei «criteri generali» cui devono attenersi le Regioni nella determinazione dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico, v. la citata sentenza n. 28/2014. Sull'affermazione che la natura di materia trasversale della tutela della concorrenza fa sì che essa possa intersecare qualsivoglia titolo di competenza legislativa regionale, ma nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi cui è preposta, v. le citate sentenze nn. 452/2007 e 272/2004. Sugli atti di formazione secondaria, v. la citata sentenza n. 11/2014. Sull'individuazione dell'ambito materiale nel quale va ascritta la disposizione censurata, tenendo conto della ratio , della finalità, del contenuto e dell'oggetto della disciplina, v., da ultimo, la citata sentenza n. 245/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 7 della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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