Corte costituzionale

Sentenza n. 156/2016

Corte cost., sent. 1° luglio 2016, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/2016
Data di deposito
1° luglio 2016
Data di decisione
31 maggio 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:156

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Toscana n. 17 del 16 febbraio 2015
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Toscana n. 17 del 16 febbraio 2015

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
  • direttiva CE n. 77 del 27 settembre 2001
  • direttiva CE n. 28 del 23 aprile 2009
  • alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici dell'11 dicembre 1997, protocollo di Kyoto del 11 dicembre 1997

Massime

Massima n. 38948

E' inammissibile, per assenza di motivazione delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17 - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, commi primo e terzo, Cost., e al principio di leale collaborazione - nella parte in cui, per i territori interessati dai permessi di ricerca geotermica, demanda alla Giunta regionale l'approvazione di una deliberazione volta a fissare il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire e i criteri e i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio stesso. Infatti, il ricorrente si duole della illegittimità della temporanea sospensione dei procedimenti, precetto, questo, recato dal solo comma 2. Nessuna effettiva doglianza risulta, per contro, rivolta al comma 1. Sull'inammissibilità del ricorso per assenza di motivazione a supporto delle censure, v., ex multis , le citate sentenze nn. 218/2015, 82/2015 e 259/2014.

Massima n. 38949

Non è fondata, per inconferenza del parametro interposto e per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, commi primo e terzo, Cost., e al principio di leale collaborazione - dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17, che prevede la sospensione dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca geotermica e delle relative proroghe, nonché degli atti di assenso per la realizzazione dei pozzi esplorativi e degli atti ad essi preordinati relativi all'alta e alla media entalpia, fino all'intervenuta determinazione del numero massimo di pozzi esplorativi assentibili e dei relativi criteri di distribuzione territoriale, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale medesima. In primo luogo, non sussiste l'asserito contrasto della disposizione denunciata con il termine massimo di novanta giorni fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale reca un principio fondamentale della materia, di competenza legislativa concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Infatti, la disposizione invocata a parametro interposto regola il procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ivi comprese le risorse geotermiche, non già il diverso procedimento volto al rilascio del permesso di ricerca di queste ultime, cui si applica il più lungo termine di duecentoquaranta giorni fissato dall'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 485 del 1994. Sotto altro profilo - laddove si ritenga che la sospensione degli atti di assenso si riferisca anche «al rilascio dell'intesa regionale» prevista per i permessi di ricerca per impianti pilota - nemmeno sussiste l'asserita violazione della competenza statale di principio nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», nonché del principio di leale collaborazione. Infatti, il preambolo della stessa legge regionale censurata e gli artt. 15 e 16 del d.P.R. n. 395 del 1991 rendono evidente che il riferimento della disposizione impugnata agli atti di assenso per pozzi esplorativi e agli atti preordinati va letto come richiamo, non già agli atti di assenso necessari per la realizzazione degli impianti pilota di competenza statale, ma a quelli che devono essere richiesti dai titolari dei permessi di ricerca di competenza regionale. Sulla non fondatezza della questione per inconferenza del parametro interposto invocato, v. le citate sentenze nn. 298/2013, 255/2013 e 263/2012; ordinanze nn. 31/2013, 84/2011, 286/2010 e 77/2010. Sulla natura di principio fondamentale nella materia concorrente dell'energia dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo, v. le citate sentenze nn. 189/2014, 192/2011, 124/2010, 364/2006, 383/2005 e 336/2005. Per l'affermazione secondo cui la prospettazione della censura in termini dubitativi nei giudizi in via principale non comporta l'inammissibilità delle questioni sollevate, v. la citata sentenza n. 23/2014. Per il costante orientamento della Corte secondo cui la questione di legittimità costituzionale promossa in via principale è ammissibile anche quando la richiesta di illegittimità costituzionale di una norma di legge, accompagnata dall'indicazione del vizio denunciato, sia prospettata in base alla tesi interpretativa prescelta dal ricorrente, v., ex multis , sentenze nn. 62/2012, 412/2001, 244/1997, 482/1991 e 19/1956.

Massima n. 38950

E' inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e comunitari rispettivamente fissati dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e dalle direttive 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE - dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17, che prevede la sospensione dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca geotermica e delle relative proroghe, nonché degli atti di assenso per la realizzazione dei pozzi esplorativi e degli atti ad essi preordinati relativi all'alta e alla media entalpia, fino all'intervenuta determinazione del numero massimo di pozzi esplorativi assentibili e dei relativi criteri di distribuzione territoriale. Il ricorrente, infatti, non ha indicato i parametri interposti, limitandosi ad un rinvio all'intero corpo di due direttive comunitarie e di un trattato internazionale. Sull'inammissibilità per genericità delle censure, non avendo il ricorrente indicato i parametri interposti, v. le citate sentenze nn. 251, n. 218/2015, 176/2015, 259/2014, 23/2014, 11/2014, 41/2013, 199/2012, 105/2009, 120/2008 e 51/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia), promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 17 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma Cost., e al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 17 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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