Corte costituzionale
Sentenza n. 124/2016
Corte cost., sent. 1° giugno 2016, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/2016
- Data di deposito
- 1° giugno 2016
- Data di decisione
- 5 aprile 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 2, legge della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994
- art. 11, comma 3, legge della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 14, comma 1, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 38889
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 11, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (nel testo modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2015, n. 32), il quale stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia sono nove e corrispondono al territorio delle Province, ai soli fini dell'organizzazione amministrativa, e che, in seno ad essi, sono istituiti sottoambiti privi di organi. Infatti, la costituzione degli ambiti territoriali di caccia, prevista dall'art. 14 della legge n. 157 del 1992, manifesta uno standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema con riferimento sia alla dimensione subprovinciale dell'ambito sia alla composizione dei relativi organi direttivi. Attraverso la ridotta dimensione degli ambiti, il legislatore nazionale ha inteso conseguire una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio e conferire specifico rilievo alla dimensione della comunità locale, più ristretta e più legata sotto il profilo storico e ambientale alle particolarità del territorio. Il carattere provinciale dell'ambito voluto invece dal legislatore toscano, al quale si lega l'istituzione di sottoambiti privi di funzioni amministrative, tradisce la suddetta finalità e diluisce la sfera di interessi connessi alla caccia e alla tutela dell'ambiente, incentrata sul territorio locale, nella ripartizione per Province, ove la dimensione territoriale implica più ampie, e meno specifiche, esigenze di decentramento amministrativo. Sul ruolo della comunità che è chiamata ad occuparsi, attraverso gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia, delle risorse faunistiche, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 4/2000; ordinanza n. 299/2001. Per il trasferimento della questione sul nuovo testo della disposizione censurata ove sia sostanzialmente equivalente la portata precettiva e lesiva della norma impugnata e dello ius superveniens , v., ex plurimis , la citata sentenza n. 40/2016. Sugli ambiti territoriali di caccia, la cui costituzione manifesta uno standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, v. le citate sentenze nn. 142/2013, 268/2010, 165/2009 e 4/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), nel testo modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 20 marzo 2015, n. 32, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")», previo trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulle nuove disposizioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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