Corte costituzionale
Sentenza n. 105/2016
Corte cost., sent. 12 maggio 2016, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/2016
- Data di deposito
- 12 maggio 2016
- Data di decisione
- 5 aprile 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. d), legge della Regione Lombardia n. 34 del 19 dicembre 2014
- art. 1, comma 1, lett. e), legge della Regione Lombardia n. 34 del 19 dicembre 2014
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 17, comma 5, decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012
- legge n. 27 del 24 marzo 2012
- art. 49, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 56, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 83-bis, comma 17, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
Massime
Massima n. 38861
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. d ) ed e ), della legge della Regione Lombardia 19 dicembre 2014, n. 34, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. e ), Cost. Le disposizioni impugnate, che modificano la disciplina in materia di vendita di carburanti per autotrazione, prevedono che sia i nuovi operatori che quelli che intendano ammodernare impianti già esistenti, debbano installare erogatori di energia elettrica, GPL o metano, salvo che nel contesto considerato tale installazione sia tecnicamente impossibile o, comunque, abbia un costo sproporzionato all'entità della modifica. Secondo il ricorrente le disposizioni sarebbero ingiustificatamente discriminatorie, perché non imporrebbero obblighi analoghi anche agli operatori già attivi, creando barriere all'ingresso nel mercato interessato, in contrasto sia con la disciplina statale in tema di concorrenza (art. 17, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012), che con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 e 56 TFUE). Al contrario, le misure oggetto dell'impugnazione si applicano solo quando non comportino ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali, conformandosi così alla disciplina statale. I vincoli introdotti hanno inoltre un carattere transitorio, e presentano due ulteriori margini di flessibilità, riguardando le sole aree urbane individuate dalla Giunta, e potendosi realizzare d'intesa con il Comune competente. Essi risultano così proporzionati agli obiettivi perseguiti (benché diversamente modulati per gli impianti nuovi e per quelli preesistenti), e consentono di equilibrare i costi e gli introiti aggiuntivi previsti dal piano economico-finanziario della futura gestione dell'impianto. Infine, migliorando l'efficienza ambientale degli impianti, e quindi dei servizi offerti ai consumatori, le misure introdotte realizzano le finalità alle quali la concorrenza è rivolta. Sull'illegittimità di misure che prevedano l'obbligo, per i soli nuovi operatori, di installare impianti che oltre alla benzina e al gasolio eroghino almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano o GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, seppure a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, v. la citata sentenza n. 125/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere d) ed e), della legge della Regione Lombardia 19 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni in materia di vendita dei carburanti per autotrazione. Modifiche al titolo II, capo IV della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 ‒ Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, nonché all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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