Corte costituzionale
Sentenza n. 103/2016
Corte cost., sent. 12 maggio 2016, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/2016
- Data di deposito
- 12 maggio 2016
- Data di decisione
- 22 marzo 2016
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:103
Norme oggetto del giudizio
- 0052547, nota del ministero dell'economia e finanze del 23 luglio 2012
Parametri
- art. 120, Costituzione
- art. 36, comma 1, statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 38857
Non spettava allo Stato e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni emanare la nota del 23 luglio 2012, n. 0052547 nella parte in cui detta disposizioni attuative degli accantonamenti relativi alla Regione siciliana in esecuzione dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012; la nota indicata va, conseguentemente, annullata in parte qua . A seguito della sentenza n. 65 del 2015 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione del decreto citato, in precedenza impugnata dalla stessa Regione siciliana in via principale - è venuto meno il fondamento legislativo della nota impugnata. Quest'ultima, pertanto, nel disporre, in violazione degli artt. 36, primo comma, dello statuto siciliano e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, gli accantonamenti afferenti alle entrate di spettanza regionale previste dal richiamato art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012 risulta autonomamente e direttamente lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione siciliana. Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, v. la citata sentenza n. 65/2015.
Massima n. 38858
È inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla nota del 23 luglio 2012, n. 0052547 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, nella parte in cui detta disposizioni attuative degli accantonamenti in esecuzione degli artt. 13, comma 17, e 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 4, comma 11, del d.l. n. 16 del 2012. La nota ministeriale, infatti, costituisce atto meramente esecutivo delle prime due disposizioni richiamate, già impugnate con ricorsi in via principale decisi in senso negativo per la Regione siciliana con le sentenze nn. 155 e 82 del 2015. Con riferimento agli accantonamenti operati dalla nota in attuazione dell'art. 4, comma 11, del d.l. n. 16 del 2012, che non è stato precedentemente impugnato in via principale, il ricorso è inammissibile perché si è determinata la decadenza dall'esercizio dell'azione; la nota ministeriale si configura, in parte qua , come atto consequenziale, di natura confermativa, riproduttiva, esplicativa, esecutiva di atti anteriori non impugnati. Sulla natura meramente consequenziale di note ministeriali che danno attuazione a previsioni legislative, laddove provvedono agli accantonamenti ivi previsti, limitandosi a definire «i termini concreti» della previsione normativa, v. la citata sentenza n. 77/2016. Sulla dichiarazione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, v. la citata sentenza n. 155/2015. Sulla non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, v. la citata sentenza n. 82/2015. Sull'affermazione in base alla quale, una volta riconosciute infondate le censure di illegittimità costituzionale rivolte alla norma presupposta, non può riconoscersi alcuna consistenza autonoma alle censure mosse all'atto ministeriale che detta le relative modalità applicative, v. la citata sentenza n. 138/1999. Sulla decadenza dall'esercizio dell'azione che non consente l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale della norma non impugnata e rispetto alla quale è, ormai, trascorso il termine di impugnazione fissato dalla legge, v. le citate sentenze nn. 144/2013, 207/2012 e 369/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava allo Stato e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni emanare la nota del 23 luglio 2012, n. 0052547 (Accantonamento ex art. 13, comma 17, e art. 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e art. 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e art. 4, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16), nella parte in cui detta disposizioni attuative degli accantonamenti relativi alla Regione siciliana in esecuzione dell'art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2) annulla per l'effetto, in parte qua, la nota indicata al punto che precede;
3) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto con il ricorso indicato in epigrafe dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla medesima nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, nella parte in cui attua gli artt. 13, comma 17, e 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 e l'art. 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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