Corte costituzionale
Sentenza n. 1/2016
Corte cost., sent. 14 gennaio 2016, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/2016
- Data di deposito
- 14 gennaio 2016
- Data di decisione
- 17 novembre 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- legge n. 164 del 11 novembre 2014
Parametri
- art. 117, comma 4, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1° novembre 1973
- art. 8, n. 5), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 6), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 20), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 7), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 278 del 22 marzo 1974
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
Massime
Massima n. 38685
Sono inammissibili, per difetto di corrispondenza, in relazione a taluni parametri, tra il ricorso e la delibera della Giunta provinciale che ne ha autorizzato la proposizione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della l. 11 novembre 2014, n. 164), impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 117, comma quarto, Cost., in relazione all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, ed al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, in quanto, nel prevedere misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri, definisce e disciplina i condhotel. Segnatamente, la delibera della Giunta provinciale non lamenta la violazione dell'art. 117, comma quarto, Cost., in relazione all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, e del d.P.R. n. 381 del 1974. Sulla riunione dei ricorsi, v. le citate sentenze nn. 156/2015, 155/2015, 141/2015, 140/2015 e 125/2015.
Massima n. 38686
Sono inammissibili, per difetto di corrispondenza, in relazione a taluni parametri, tra il ricorso e la delibera della Giunta provinciale che ne ha autorizzato la proposizione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della l. 11 novembre 2014, n. 164), impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 ed al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, in quanto, nel prevedere misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri, definisce e disciplina i condhotel. Segnatamente, la delibera della Giunta provinciale non lamenta la violazione del d.P.R. n. 381 del 1974, in relazione all'articolo impugnato, e del d.P.R. n. 686 del 1973.
Massima n. 38687
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della l. 11 novembre 2014, n. 164), impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, in riferimento all'art. 117, comma quarto, Cost. ed a varie norme statutarie, in quanto, nel prevedere misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri, definisce e disciplina i condhotel. Non risultano violate le competenze legislative primarie e amministrative in materia di «urbanistica e piani regolatori», di «tutela del paesaggio» e di «turismo e industria alberghiera», nonché la competenza legislativa concorrente in materia di «esercizi pubblici» e la competenza legislativa residuale in materia di «commercio», in quanto il condhotel costituisce una figura giuridica riconducibile, oltre che alla materia del turismo, anche alle materie dell'urbanistica, del governo del territorio e dell'ordinamento civile. Tali molteplici competenze - alcune delle quali di stretta spettanza esclusiva statale, altre a vario titolo attribuite alle Regioni e alle Province autonome - non si presentano separate tra di loro e sono, anzi, legate da un inestricabile intreccio, senza che sia possibile identificarne una prevalente sulle altre dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Di conseguenza, deve trovare applicazione il principio generale secondo il quale, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze e qualora risulti impossibile comporre il concorso di competenze statali e regionali tramite un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore statale, purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione. Quest'ultimo principio non risulta violato in quanto la disposizione impugnata prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato, previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di Conferenza Unificata. Il principio di leale collaborazione, altresì, non è violato dalla possibilità che il Governo possa prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata, nei casi di mancato accordo entro un determinato periodo di tempo o in caso di urgenza, in quanto l'eventuale determinazione unilaterale da parte del Governo deve essere corredata da una motivazione esplicita, specifica e concreta, ove si dia conto degli scambi intercorsi e dei perduranti punti di dissenso e, alla luce di ciò, si illustrino le ragioni per cui si ritiene urgente una determinazione della sola parte statale. Sull'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 43- bis del d.l. 133 del 2014, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 137/2012 e 241/2012. Sulla riconducibilità della disciplina della destinazione urbanistica degli immobili alle materie dell'«urbanistica» e del «governo del territorio», v. le citate sentenze nn. 46/2014, 340/2009, 318/2009, 209/2009, 9/2008, 303/2007 e 450/2006. Sulla riconducibilità degli aspetti contrattuali e condominiali inerenti ai condhotel alla materia dell'«ordinamento civile», salvo il limite del «diritto privato», v. le citate sentenze nn. 80/2012, 295/2009 e 369/2008. Sull'ipotesi in cui si intreccino più competenze, senza che sia possibile identificarne una prevalente sulle altre dal punto di vista qualitativo o quantitativo, v. le citate sentenze nn. 334/2010 e 50/2005. Sul principio secondo il quale, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze e qualora risulti impossibile comporre il concorso di competenze statali e regionali tramite un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore statale, purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione, v. le citate sentenze nn. 140/2015, 44/2014, 237/2009, 168/2008 e 50/2008. Sulla scelta legislativa di ricorrere al meccanismo della Conferenza Unificata là dove gli interessi implicati riguardino tematiche comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali, v. le citate sentenze nn. 278/2010, 383/2005 e 408/1998. Sull'intesa in sede di Conferenza Unificata quale strumento idoneo a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie, v. le citate sentenze nn. 88/2014, 297/2012 e 163/2012. Sulla previsione di meccanismi per il superamento del dissenso in sede di Conferenza Unificata, nonché in seno alla Conferenza Stato-Regioni, purché questi non costituiscano conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa entro un determinato periodo di tempo, v. le citate sentenze nn. 239/2013, 179/2012 e 165/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 9 del 2015);
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promosse, in riferimento all'art. 117, comma quarto, della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), dalla Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 8 del 2015);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014, promosse, in riferimento al d.P.R. n. 381 del 1974 e al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), dalla Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 9 del 2015);
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 5) e 20), 9, numero 7), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), all'art. 11, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere), al d.P.R. n. 686 del 1973, nonché al principio di leale collaborazione dalla Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 8 del 2015);
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 5), 6) e 20), e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 117, comma quarto, Cost. e all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 278 del 1974, nonché al principio di leale collaborazione dalla Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 9 del 2015).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze