Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/2016

Corte cost., ord. 3 marzo 2016, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
46/2016
Data di deposito
3 marzo 2016
Data di decisione
10 febbraio 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 5, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 147, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 38764

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, Cost., nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale persona fisica, e non autonomamente la sola impresa individuale intesa come attività, ovvero nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale anziché limitarsi a dichiararne l'insolvenza, o a dichiarare soltanto l'insolvenza dell'impresa della persona fisica come attività. La rilevanza della questione è virtuale perché affermata solo apoditticamente, in carenza di alcun, pur necessario, previo accertamento in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti suscettibili di condurre alla declaratoria di fallimento prevista dalla normativa censurata; inoltre, il petitum presenta un carattere dichiaratamente ancipite. Sull'inammissibilità, anche manifesta, di questioni ancipiti, v., per tutte, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 248/2014 e 328/2011; ordinanza n. 41/2015.

Massima n. 38765

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, primo comma, e 5, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, Cost., nella parte in cui determinano il fallimento del socio illimitatamente responsabile di società fallita, anziché limitarsi a determinarne la dichiarazione di insolvenza, in conseguenza della dichiarazione di fallimento (o di insolvenza) della società. Infatti, la motivazione sulla rilevanza è inadeguata e l'auspicata pronuncia additiva presenta un carattere non obbligato e addirittura sostanzialmente creativo. In particolare, l'obiettivo del mutamento del nomen iuris dell'istituto de quo , che il rimettente si propone di conseguire attraverso l'incidente di costituzionalità, seppur apprezzabile nella prospettiva di una più sensibile attenzione al valore della dignità della persona, presuppone, comunque, una valutazione, in ordine alla denominazione più appropriata di aspetti pertinenti alla disciplina del fallimento, certamente eccentrica rispetto ai poteri del Giudice delle leggi ed attinente invece al proprium delle scelte riservate al legislatore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Vicenza, sezione fallimentare, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, primo comma, e 5, primo comma, del r.d. n. 267 del 1942, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Vicenza, sezione fallimentare, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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