Corte costituzionale
Ordinanza n. 34/2016
Corte cost., ord. 17 febbraio 2016, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 34/2016
- Data di deposito
- 17 febbraio 2016
- Data di decisione
- 27 gennaio 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:34
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38734
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448- bis cod. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui - disponendo che il figlio e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale - non esclude altresì la permanenza dell'obbligo alimentare del figlio nei confronti del genitore non formalmente colpito dalla predetta decadenza ma responsabile di reiterate violazioni dei doveri inerenti alla posizione genitoriale. Il rimettente ha affermato apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi accertamento in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, sia dello stato di bisogno e dell'impossibilità di farvi fronte, dedotti dall'attore, sia della "indegnità" del genitore, eccepita dal figlio convenuto; per cui l'incidenza dell'invocata declaratoria di incostituzionalità, ai fini della decisione da adottare nel giudizio principale, risulta solo ipotetica e virtuale. Inoltre, la richiesta pronuncia additiva non si prospetta a contenuto "obbligato", essendo possibili diversi tipi di intervento, quanto all'individuazione dei fatti giustificativi, del giudice competente ad accertarli e del procedimento da adottarsi, agli effetti dell'auspicata declaratoria "postuma" di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio ormai maggiorenne, con la conseguenza che la scelta tra tali eventuali interventi, peraltro ampliativi di una deroga al generale dovere di solidarietà, resta riservata alla discrezionalità del legislatore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448-bis del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2016.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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