Corte costituzionale
Ordinanza n. 33/2016
Corte cost., ord. 17 febbraio 2016, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 33/2016
- Data di deposito
- 17 febbraio 2016
- Data di decisione
- 27 gennaio 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:33
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione Veneto n. 11 del 24 febbraio 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38733
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 11 - nella parte in cui attribuisce alle Province il compito di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione previste dal Codice dell'ambiente - sollevata in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s ) ed l ), e terzo, Cost. Innanzitutto è inconferente il riferimento alle norme costituzionali richiamate nelle lettere s ) ed l ) indicate. Il giudice rimettente, per ottenere un avallo interpretativo che superi le divergenze della giurisprudenza di merito, si è limitato a indicare le norme censurate e a raffrontarle con quelle invocate come parametri, senza tuttavia argomentare le ragioni del supposto contrasto delle une con le altre. Analoga carenza argomentativa ha riguardato la asserita violazione della competenza concorrente, dal momento che non si è indicata né la materia di cui trattasi, né le ragioni per cui essa sarebbe violata. Infine non si è effettuata una corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nella specie tanto più necessaria in quanto il giudizio di legittimità costituzionale non può risolversi in un mero confronto binario tra norme, non prevedendo più esplicitamente quella interposta che i soggetti titolari del potere di irrogare le sanzioni amministrative in questione (le Regioni) possano delegarlo ad altri. Sull'inammissibilità della questione che sia stata sollevata senza alcuna argomentazione che illustri le ragioni di contrasto tra la disposizione censurata e gli invocati parametri costituzionali, non essendo sufficiente l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 120/2015 e 236/2011; nonché le citate ordinanze nn. 26/2012, 321/2010 e 181/ 2009. Sull'inammissibilità della questione che risulti carente sotto il profilo della ricostruzione del quadro normativo di riferimento, poiché ciò compromette l'iter logico argomentativo posto a fondamento della sollevata censura v., ex plurimis , la citata sentenza n. 18/2015 e le citate ordinanze n. 209/2015 e 115/2015. Sull'inammissibilità della questione impropriamente diretta a ottenere un avallo della interpretazione già ritenuta incostituzionale dal giudice rimettente, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 198/2013 e 322/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere s) ed l), e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2016.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente e Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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