Corte costituzionale

Ordinanza n. 271/2016

Corte cost., ord. 15 dicembre 2016, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
271/2016
Data di deposito
15 dicembre 2016
Data di decisione
9 novembre 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:271

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39133

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dalla Corte di cassazione e dal Giudice di pace di Chioggia - dell'art. 4- quater del d.l. n. 272 del 2005, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006, che introduce l'art. 75- bis del d.P.R. n. 309 del 1990. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 94 del 2016ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, con la conseguenza che le questioni ancora pendenti sono divenute prive di oggetto. ( Precedenti citati: sentenza n. 94 del 2016, di accoglimento di analoghe questioni; ordinanze n. 181 del 2016, n. 4 del 2016 e n. 280 del 2013, sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dalla Corte di cassazione e dal Giudice di pace di Chioggia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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