Corte costituzionale
Ordinanza n. 247/2016
Corte cost., ord. 22 novembre 2016, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 247/2016
- Data di deposito
- 22 novembre 2016
- Data di decisione
- 19 ottobre 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:247
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, lett. l), legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 30 del 7 settembre 1987
- art. 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 9 novembre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 39140
È dichiarata manifestamente inammissibile - per motivazione lacunosa e inadeguata, sotto più profili, in punto di non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1987, così come sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 13 del 1998, censurato dal TAR Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s ), e sesto, Cost., nella parte in cui attribuisce alla Regione il potere di determinare le garanzie finanziarie a copertura dei costi di eventuali interventi conseguenti a non corretta gestione dell'impianto di smaltimento di rifiuti, nonché necessari al recupero dell'area interessata. Il rimettente non indica le ragioni per le quali - in difformità dalla giurisprudenza costituzionale - ritiene di dover evocare parametri sopravvenuti all'emanazione della disposizione censurata; prospetta, inoltre, una carente ricostruzione del quadro normativo, omettendo ogni riferimento all'art. 195, comma 2, lett. g ), del codice dell'ambiente (norma interposta nel giudizio definito dalla sentenza n. 67 del 2014, pur richiamata nelle ordinanze di rimessione); infine, non assolve adeguatamente all'onere di specificare le ragioni per le quali viene assunto a parametro l'art. 117 Cost., in luogo delle previsioni contenute nello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, lo scrutinio sulla normativa regionale censurata va riferito ai parametri vigenti al momento della sua emanazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2015 e n. 62 del 2012, ordinanza n. 172 del 2016 ). L'assunzione a parametro dell'art. 117 Cost., anziché delle previsioni degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, implica l'onere di specificarne adeguatamente le ragioni, a pena di inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 58 del 2016 e n. 151 del 2015 ). La motivazione inadeguata, perché lacunosa, in punto di non manifesta infondatezza comporta la manifesta inammissibilità della questione incidentale sollevata. ( Precedenti citati: sentenze n. 133 del 2016, n. 120 e n. 70 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), così come sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare e pubblico, società finanziarie regionale, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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