Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/2016

Corte cost., ord. 22 novembre 2016, n. 247

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
247/2016
Data di deposito
22 novembre 2016
Data di decisione
19 ottobre 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:247

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, lett. l), legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 30 del 7 settembre 1987
  • art. 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 9 novembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 39140

È dichiarata manifestamente inammissibile - per motivazione lacunosa e inadeguata, sotto più profili, in punto di non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1987, così come sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 13 del 1998, censurato dal TAR Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s ), e sesto, Cost., nella parte in cui attribuisce alla Regione il potere di determinare le garanzie finanziarie a copertura dei costi di eventuali interventi conseguenti a non corretta gestione dell'impianto di smaltimento di rifiuti, nonché necessari al recupero dell'area interessata. Il rimettente non indica le ragioni per le quali - in difformità dalla giurisprudenza costituzionale - ritiene di dover evocare parametri sopravvenuti all'emanazione della disposizione censurata; prospetta, inoltre, una carente ricostruzione del quadro normativo, omettendo ogni riferimento all'art. 195, comma 2, lett. g ), del codice dell'ambiente (norma interposta nel giudizio definito dalla sentenza n. 67 del 2014, pur richiamata nelle ordinanze di rimessione); infine, non assolve adeguatamente all'onere di specificare le ragioni per le quali viene assunto a parametro l'art. 117 Cost., in luogo delle previsioni contenute nello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, lo scrutinio sulla normativa regionale censurata va riferito ai parametri vigenti al momento della sua emanazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2015 e n. 62 del 2012, ordinanza n. 172 del 2016 ). L'assunzione a parametro dell'art. 117 Cost., anziché delle previsioni degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, implica l'onere di specificarne adeguatamente le ragioni, a pena di inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 58 del 2016 e n. 151 del 2015 ). La motivazione inadeguata, perché lacunosa, in punto di non manifesta infondatezza comporta la manifesta inammissibilità della questione incidentale sollevata. ( Precedenti citati: sentenze n. 133 del 2016, n. 120 e n. 70 del 2015 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), così come sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare e pubblico, società finanziarie regionale, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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