Corte costituzionale
Ordinanza n. 226/2016
Corte cost., ord. 20 ottobre 2016, n. 226
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 226/2016
- Data di deposito
- 20 ottobre 2016
- Data di decisione
- 21 settembre 2016
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:226
Norme oggetto del giudizio
- art. 157, comma 5, codice penale
- art. 6, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 39114
E' manifestamente infondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen. (come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che, quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di anni tre. Analoghe questioni sono state dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, dalla sentenza n. 2 del 2008, la quale ha escluso l'attuale vigenza di un termine triennale di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace punibili mediante le cosiddette sanzioni paradetentive. In particolare, la citata pronuncia ha negato la riferibilità della norma censurata a fattispecie incriminatrici che non prevedano in via diretta ed esclusiva pene diverse da quelle pecuniarie o detentive ed ha rilevato la perdurante equiparazione tra le pene dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro socialmente utile (irrogabili dal giudice di pace in alternativa alle pene pecuniarie) e le sanzioni detentive originariamente previste per i reati che le contemplano. Nella motivazione degli atti di promovimento non si rinvengono argomenti idonei a modificare le richiamate valutazioni. Per la dichiarazione di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di analoghe questioni, v. la citata sentenza n. 2/2008. In materia di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace, v. le citate ordinanze nn. 45/2012, 135/2009, 433/2008, 381/2008 e 223/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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