Corte costituzionale
Ordinanza n. 223/2016
Corte cost., ord. 12 ottobre 2016, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 223/2016
- Data di deposito
- 12 ottobre 2016
- Data di decisione
- 21 settembre 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:223
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione Calabria n. 20 del 27 novembre 2015
- art. 3, comma 1, lett. b), legge della Regione Calabria n. 20 del 27 novembre 2015
- art. 4, comma 1, lett. b), legge della Regione Calabria n. 20 del 27 novembre 2015
- art. 5, legge della Regione Calabria n. 20 del 27 novembre 2015
- art. 7, legge della Regione Calabria n. 20 del 27 novembre 2015
- art. 9, comma 1, lett. b), legge della Regione Calabria n. 20 del 27 novembre 2015
- art. 10, legge della Regione Calabria n. 20 del 27 novembre 2015
- art. 11, comma 1, lett. b), legge della Regione Calabria n. 20 del 27 novembre 2015
- art. 12, legge della Regione Calabria n. 20 del 27 novembre 2015
Parametri
Massime
Massima n. 39091
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 41 e 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost. - degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, lettera b), 4, comma 1, lettera b), 5, 7, 9, comma 1, lettera b), 10, 11, comma 1, lettera b), e 12 della legge della Regione Calabria 27 novembre 2015, n. 20, recante «Modifica e integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)». Infatti, il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione prescritto dall'art. 31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, il cui mancato rispetto deve ritenersi presidiato dalla sanzione della decadenza, pur in mancanza di un'espressa qualificazione normativa circa la sua perentorietà. Del resto, dal momento del deposito si instaura il rapporto processuale, viene fissato il thema decidendum , decorrono le ulteriori scansioni temporali per la prosecuzione del giudizio e viene manifestata definitivamente la volontà del ricorrente di proporre il ricorso; ove si escludesse la decadenza, le controversie tra Stato e Regioni risulterebbero pendenti e suscettibili di instaurazione sine die . Né la tardività del deposito è esclusa dalla circostanza che il ricorso sia stato spedito a mezzo del servizio postale, essendo nella specie comunque decorso il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione ed essendo onere del notificante attivarsi, con la prescritta diligenza, per verificare il buon esito della notificazione e rientrare in possesso degli atti per il rituale proseguimento del processo. Per il costante orientamento, espresso anche in sede di giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, secondo cui il mancato rispetto del termine prescritto per il deposito del ricorso è presidiato dalla sanzione di decadenza, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 185/2014, 23/2012 e 99/2000. Sulla rilevanza del deposito del ricorso all'interno della sequenza procedimentale del giudizio in via principale, v. la citata sentenza n. 202/2012. Sull'esigenza di evitare che le controversie tra Stato e Regioni risultino suscettibili di instaurazione sine die , v. la citata sentenza n. 72/1981. Sull'onere del notificante di attivarsi, con la prescritta diligenza, per verificare il buon esito della notificazione e rientrare in possesso degli atti per il rituale proseguimento del processo, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 247/2004; ordinanza n. 23/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1; 3, comma 1, lettera b); 4, comma 1, lettera b); 5; 7; 9, comma 1, lettera b); 10; 11, comma 1, lettera b) e 12 della legge della Regione Calabria 27 novembre 2015, n. 20, recante «Modifica e integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)», proposta, in riferimento agli artt. 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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