Corte costituzionale
Ordinanza n. 212/2016
Corte cost., ord. 16 settembre 2016, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 212/2016
- Data di deposito
- 16 settembre 2016
- Data di decisione
- 6 luglio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:212
Parametri
Massime
Massima n. 39066
È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano nei confronti del Senato della Repubblica che, con deliberazione del 2 luglio 2015 (doc. IV- bis , n. 2-A), ha fornito una qualificazione giuridica dei fatti ascritti a Tremonti Giulio diversa da quella prospettata dal Tribunale dei Ministri. Il conflitto risulta carente del requisito di ordine soggettivo prescritto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953 in quanto il GIP ricorrente, come dallo stesso dichiarato, non possiede «alcuna competenza funzionale» in ordine alla valutazione circa la natura ministeriale del reato. Proprio alla luce di tale mancanza di competenza, il ricorrente non può che disporre la trasmissione degli atti al Collegio per i reati ministeriali, costituito ex art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989, da ritenersi necessaria, ai sensi del precedente art. 6, ogni qual volta venga ravvisata, quantomeno sotto il profilo del dubbio, l'ipotizzabilità di un reato ministeriale dal p.m. o, successivamente, dal GIP. Sulla possibilità che il ramo del Parlamento competente ai sensi dell'art. 96 Cost. possa esprimere una propria valutazione sulla natura del fatto contestato al ministro, purché essa si collochi all'interno della procedura per reato ministeriale attivata dall'autorità giudiziaria, v. le citate sentenze nn. 29/2014, 88/2012 e 87/2012. Sull'affermazione che il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto, v. la citata sentenza n. 110/1970. Sulla possibilità che un conflitto fra poteri sorga anche a fronte di un'omissione lesiva di attribuzioni altrui, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 241/2009 e 406/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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