Corte costituzionale
Ordinanza n. 209/2016
Corte cost., ord. 8 settembre 2016, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 209/2016
- Data di deposito
- 8 settembre 2016
- Data di decisione
- 6 luglio 2016
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-ter, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
- art. 35, comma 7, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- art. 1, comma 1, legge n. 248 del 4 agosto 2006
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 4, protocollo alla Convenzione diritti dell'uomo
- art. 50, Carta dei diritti fondamentali U.E.
Massime
Massima n. 39049
Sono restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui punisce l'omesso versamento dell' IVA, già assoggettato a sanzione amministrativa dall'art. 13 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per dedotto contrasto con il principio del ne bis in idem per la concorrenza di reato penale ed illecito amministrativo in relazione alla medesima condotta. La norma censurata, infatti, è stata modificata dall'art. 8 del successivo d.lgs. n. 158 del 2015 che, nell'apportare un ampio complesso di modifiche al sistema sanzionatorio tributario, tanto penale che amministrativo, ha innalzato la soglia di punibilità dell'illecito dai precedenti 50.000 euro a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta e, quindi, ad un importo più elevato di quello indicato nel capo di imputazione. Pertanto, alla luce del citato jus superveniens , si impone un rinnovato esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. Sulla restituzione degli atti per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del mutato quadro normativo, v. la citata ordinanza n. 112/2016.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Treviso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 settembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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