Corte costituzionale

Ordinanza n. 207/2016

Corte cost., ord. 8 settembre 2016, n. 207

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
207/2016
Data di deposito
8 settembre 2016
Data di decisione
15 giugno 2016
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:207

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39046

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464- bis , comma 2, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, «nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova "può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo"». Tale termine è collegato alle caratteristiche e alla funzione dell'istituto, che è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo. L'inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso, in cui sia stata già dichiarata l'apertura del dibattimento, è conseguenza non della mancanza di retroattività della norma penale ma del normale regime temporale della norma processuale, retto dal principio " tempus regit actum ", che potrebbe essere derogato da una diversa disciplina transitoria ma la cui mancanza non è censurabile in forza dell'art. 7 della CEDU. Sulla dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464- bis , comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento, tra gli altri, all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU, v. la citata sentenza n. 240/2015.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Brindisi, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 settembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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