Corte costituzionale
Ordinanza n. 207/2016
Corte cost., ord. 8 settembre 2016, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 207/2016
- Data di deposito
- 8 settembre 2016
- Data di decisione
- 15 giugno 2016
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:207
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 39046
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464- bis , comma 2, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, «nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova "può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo"». Tale termine è collegato alle caratteristiche e alla funzione dell'istituto, che è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo. L'inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso, in cui sia stata già dichiarata l'apertura del dibattimento, è conseguenza non della mancanza di retroattività della norma penale ma del normale regime temporale della norma processuale, retto dal principio " tempus regit actum ", che potrebbe essere derogato da una diversa disciplina transitoria ma la cui mancanza non è censurabile in forza dell'art. 7 della CEDU. Sulla dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464- bis , comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento, tra gli altri, all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU, v. la citata sentenza n. 240/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Brindisi, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 settembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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