Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/2016

Corte cost., ord. 7 luglio 2016, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
166/2016
Data di deposito
7 luglio 2016
Data di decisione
15 giugno 2016
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:166

Parametri

Massime

Massima n. 38962

È ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Consiglio superiore della magistratura a seguito della nota del Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 21 maggio 2015, n. 362, e della sentenza della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 17 febbraio 2016, n. 70, con le quali è stato preteso di assoggettare alla resa del conto ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 1214 del 1934 l'Organo di autogoverno della Magistratura. Esiste, infatti, la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, sussistendone tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo. Sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a promuovere conflitto, in quanto al CSM è già stato riconosciuto lo status di potere dello Stato, trattandosi di un organo «di rilievo costituzionale», direttamente investito di determinate funzioni dalla Costituzione, con competenza ad esercitarle in via definitiva ed in posizione di indipendenza da altri poteri; parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti ad essere parte del conflitto in quanto organo giurisdizionale. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di autonomia costituzionale, la quale ha un fondamento implicito nell'art. 104 Cost. Sul riconoscimento dello status di potere dello Stato al CSM, v. le citate sentenze nn. 284/2005, 380/2003 e 270/2002. Sul riconoscimento al CSM della natura di organo «di rilievo costituzionale», v. le citate sentenze nn. 435/1995, 419/1995, 189/1992 e 148/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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