Corte costituzionale

Sentenza n. 99/2015

Corte cost., sent. 5 giugno 2015, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/2015
Data di deposito
5 giugno 2015
Data di decisione
13 maggio 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Veneto n. 17 del 19 giugno 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38393

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17, nella parte in cui aggiunge il comma 6- ter all'art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993, "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", limitatamente alla previsione secondo cui le strutture e le recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti - realizzate secondo le indicazioni tecniche della Giunta regionale, e sentita la competente commissione consiliare - sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali. La contestata generica deroga agli strumenti ambientali produce, infatti, un evidente effetto di riduzione delle soglie di tutela nella materia ambientale, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. La legge regionale, dunque, ha inteso regolare direttamente la materia in questione, dettando disposizioni volte a stabilire, in via generale ed astratta, quali interventi dovrebbero essere sottratti agli ordinari strumenti di tutela ambientale, ciò che deve ritenersi comunque precluso alla legislazione delle Regioni. (È assorbito l'ulteriore profilo di censura). Sulla limitazione della disciplina regionale ad ambiti materiali di competenza corrispondente, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 300/2013, 278/2012, 171/2012 e 168/2010. Sulla disciplina degli ordinari strumenti di tutela ambientale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 303/2013, 58/2013, 66/2012 e 325/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni), nella parte in cui aggiunge il comma 6-ter all'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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