Corte costituzionale
Sentenza n. 99/2015
Corte cost., sent. 5 giugno 2015, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/2015
- Data di deposito
- 5 giugno 2015
- Data di decisione
- 13 maggio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Veneto n. 17 del 19 giugno 2014
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- direttiva CEE n. 92 del 21 maggio 1992
Massime
Massima n. 38393
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17, nella parte in cui aggiunge il comma 6- ter all'art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993, "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", limitatamente alla previsione secondo cui le strutture e le recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti - realizzate secondo le indicazioni tecniche della Giunta regionale, e sentita la competente commissione consiliare - sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali. La contestata generica deroga agli strumenti ambientali produce, infatti, un evidente effetto di riduzione delle soglie di tutela nella materia ambientale, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. La legge regionale, dunque, ha inteso regolare direttamente la materia in questione, dettando disposizioni volte a stabilire, in via generale ed astratta, quali interventi dovrebbero essere sottratti agli ordinari strumenti di tutela ambientale, ciò che deve ritenersi comunque precluso alla legislazione delle Regioni. (È assorbito l'ulteriore profilo di censura). Sulla limitazione della disciplina regionale ad ambiti materiali di competenza corrispondente, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 300/2013, 278/2012, 171/2012 e 168/2010. Sulla disciplina degli ordinari strumenti di tutela ambientale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 303/2013, 58/2013, 66/2012 e 325/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni), nella parte in cui aggiunge il comma 6-ter all'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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