Corte costituzionale
Sentenza n. 84/2015
Corte cost., sent. 15 maggio 2015, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 84/2015
- Data di deposito
- 15 maggio 2015
- Data di decisione
- 14 aprile 2015
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:84
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 109, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 24, comma 1, lett. d), n.1, decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012
- art. 21, legge n. 179 del 31 luglio 2002
- legge n. 35 del 4 aprile 2012
- art. 70, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976
- art. 4, Protocollo alla Convenzione di Londra del 29 dicembre 1972 del 7 novembre 1996
- decreto del Ministro dell'ambiente del 24 gennaio 1996
- Protocollo alla Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976
- art. 9, Protocollo alla Convenzione di Londra del 29 dicembre 1972 del 7 novembre 1996
- art. 80, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
Massime
Massima n. 38372
Non spetta alla Giunta regionale dell'Abruzzo prevedere che la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, non è soggetta ad autorizzazione, ma ad una mera comunicazione all'Autorità regionale competente ed è, conseguentemente, annullata l'impugnata delibera della Giunta regionale dell'Abruzzo 28 marzo 2013, n. 218 nella parte corrispondente. La disciplina delle attività di immersione di materiali da scavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché di movimentazione di sedimenti marini deve ricondursi alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente», essendo ammessi, con riferimento alle predette attività, solo interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze e che siano, pertanto, rispettosi degli standards di tutela dell'ambiente predisposti dal legislatore statale. Nel caso di specie, l'esclusione dal regime autorizzatorio dell'attività di movimentazione dei sedimi marini di entità inferiore ai 25.000 metri cubi ha leso la competenza esclusiva statale, determinando una riduzione degli standards di tutela dell'ambiente marino previsti dal "Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini" redatto nel 2007 dall'APAT e dall'ICRAM per conto del Ministero. Sull'idoneità di qualsiasi atto dotato di efficacia e rilevanza esterna, nonché diretto a esprimere in modo chiaro e inequivoco la pretesa di esercitare una competenza, ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione, v. le citate sentenze nn. 232/2014, 122/2013 e 332/2011. Sul tono costituzionale del giudizio in ragione della trattazione di questioni afferenti al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, v. le citate sentenze nn. 255/2007 e 89/2006. Sui limiti agli interventi del legislatore regionale che incidano in materia di «tutela dell'ambiente», v. le citate sentenze nn. 44/2011 e 259/2004. Sulla spettanza al legislatore statale della definizione degli ambiti di applicazione della normativa a tutela dell'ambiente, oltre i quali può legittimamente dispiegarsi la competenza regionale, v. la citata sentenza n. 16/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava alla Giunta regionale dell'Abruzzo prevedere che la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, non è soggetta ad autorizzazione, ma ad una mera comunicazione all'Autorità regionale competente;
2) annulla, di conseguenza, la delibera della Giunta regionale dell'Abruzzo 28 marzo 2013, n. 218, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'8 maggio 2013, n. 17, recante «Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 109 D.lgs. 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"- Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare», nella parte in cui stabilisce di «fissare in 25.000 mc3 la soglia limite superata la quale la movimentazione di materiali in ambiente marino è soggetta ad autorizzazione da parte della competente Autorità regionale, restando soggetta a sola comunicazione alla stessa Autorità competente la movimentazione inferiore a tale soglia-limite».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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