Corte costituzionale

Sentenza n. 65/2015

Corte cost., sent. 17 aprile 2015, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/2015
Data di deposito
17 aprile 2015
Data di decisione
25 marzo 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:65

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 27 del 24 marzo 2012
  • art. 35, comma 4, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • art. 35, comma 5, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 2, comma 1, lett. b), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 4, comma 1, lett. a), legge n. 690 del 26 novembre 1981
  • art. 8, legge n. 690 del 26 novembre 1981
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 43, statuto regione Sicilia
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 38323

Sono estinti i giudizi - promossi dalle Province autonome di Trento e Bolzano - relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27), che disciplina il concorso alla finanza pubblica delle Autonomie speciali. Infatti, la rinuncia ai ricorsi (conseguenti all'Accordo in materia di finanza pubblica concluso il 15 ottobre 2014 con il Governo ed attuato con legge n. 190 del 2014), accettata dalla parte resistente costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.

Massima n. 38324

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, primo comma, lett. a ) e b ), 3, primo comma, lett. f ), 12, 48- bis e 50 dello statuto valdostano, 36 e 43 dello statuto siciliano, nonché delle rispettive normative di attuazione, e dei principi costituzionali di leale collaborazione e di ragionevolezza, l'art. 35, commi 4 e 5, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27), nella parte in cui l'incremento della misura del concorso alla finanza pubblica è unilateralmente imposto alle Regioni autonome Valle d'Aosta e Sicilia. La norma censurata prevede, in termini espliciti, una correlazione diretta tra l'incremento del gettito dell'accisa sull'energia elettrica e la maggiorazione del contributo richiesto alle Regioni a statuto speciale. Pertanto, nella sostanza, essa equivale ad una riserva all'Erario dell'anzidetto incremento di gettito, che non soddisfa, però, con riferimento alla Valle d'Aosta, le condizioni previste dall'art. 8 della legge n. 690 del 1981 (destinazione del gettito alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale e la previa intesa con il Presidente della Regione per le determinazioni ministeriali di copertura), e non enuncia preventivamente i criteri per la quantificazione dell'incremento, così violando l'autonomia finanziaria della Regione. Nel contempo, la normativa impugnata vìola l'autonomia finanziaria della Regione siciliana, perché, da un lato, contrasta con le prescrizioni dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965circa la riserva allo Stato dei tributi riscossi nel territorio regionale (novità dell'entrata tributaria e destinazione del gettito a particolari finalità contingenti o continuative dello Stato spiegate dalla legge); e, dall'altro, omette di enunciare i criteri individuativi della misura del contestato incremento. (Restano assorbite le censure relative agli artt. 117, terzo comma, Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) - Sulle condizioni che legittimano la riserva allo Stato di maggiori entrate tributarie derivanti dall'aumento di accisa, v. la citata sentenza n. 241/2012. - Per l'affermazione che l'adozione unilaterale dei criteri per il concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non può essere prevista come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, in violazione del principio di leale collaborazione, v. la citata sentenza n. 19/2015.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui l'incremento della misura del concorso alla finanza pubblica è unilateralmente imposto alle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Regione siciliana;

2) dichiara estinti per rinunzia i giudizi relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, promossi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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