Corte costituzionale
Sentenza n. 59/2015
Corte cost., sent. 16 aprile 2015, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 59/2015
- Data di deposito
- 16 aprile 2015
- Data di decisione
- 10 marzo 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:59
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 21 del 17 aprile 2014
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 8, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-ter, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
Massime
Massima n. 38315
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21 che - nel modificare l'art. 2, comma 1, lett. e ), della legge regionale n. 32 del 2007 e nel sostituire la lista delle procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale, espungendo dall'elenco, tra gli altri, gli interventi di chirurgia plastica della palpebra, numerosi interventi dentali e ortodontici e la gengivoplastica - riduce il novero delle prestazioni per le quali gli studi medici ed odontoiatrici sono tenuti a munirsi di autorizzazione obbligatoria. Il legislatore abruzzese ha operato una scelta autonoma non consentita, perché in contrasto con gli artt. 8 e 8- ter del d.lgs. n. 502 del 1992, espressivi di principi fondamentali nella materia concorrente della tutela della salute, i quali - assoggettando ad autorizzazione gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie eroganti prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportano un concreto rischio per la sicurezza del paziente - stabiliscono requisiti minimi (strutturali, tecnologici e organizzativi) di sicurezza e qualità per l'effettuazione di prestazioni sanitarie. La normativa statale configura perciò la disciplina di principio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie in riferimento non soltanto alla tipologia delle strutture ma anche alle caratteristiche intrinseche delle prestazioni, pur se erogate da soggetti diversi dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. La censurata disposizione ha inciso su un precedente assetto riconducibile, quanto al perimetro delle prestazioni, nel solco della disciplina nazionale ed ha conformato il regime autorizzatorio in termini più restrittivi rispetto alle previsioni del citato art. 8- ter , escludendovi una serie di prestazioni in relazione alle quali non è ipotizzabile il venir meno dei livelli essenziali di garanzia fissati dal legislatore statale in ordine alla qualità ed alla sicurezza delle cure ed all'idoneità delle dotazioni tecniche e strumentali. - Sull'inquadramento della competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private nell'ambito della più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, v. le citate sentenze nn. 292/2012, 260/2012, 134/2006 e 200/2005. - Sull'obbligo per il legislatore regionale di rispettare, nella materia concorrente della tutela della salute, i principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato, v. le citate sentenze nn. 162/2004 e 282/2002. - Per l'affermazione che gli artt. 8 e 8- ter del d.lgs. n. 502 del 1992 esprimono principi fondamentali nella materia della tutela della salute, v. le citate sentenze nn. 292/2012, 245/2010 e 150/2010. - Per l'accoglimento di analoghe questioni, v. le citate sentenze nn. 245/2010 e 150/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. l, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21 (Modifica alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e modifica della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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