Corte costituzionale

Sentenza n. 54/2015

Corte cost., sent. 31 marzo 2015, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
54/2015
Data di deposito
31 marzo 2015
Data di decisione
24 febbraio 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:54

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Liguria n. 6 del 31 marzo 2014
  • art. 2, legge della Regione Liguria n. 6 del 31 marzo 2014
  • art. 3, legge della Regione Liguria n. 6 del 31 marzo 2014

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 15-quater, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 4, comma 7, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
  • art. 1, comma 5, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 22-bis, comma 4, decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006
  • legge n. 248 del 4 agosto 2006
  • art. 1, comma 4, legge n. 120 del 3 agosto 2007
  • art. 15-quinquies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992

Massime

Massima n. 38306

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6, in materia di Servizio sanitario regionale. In particolare, le norme regionali impugnate prevedono che il personale che esercita le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, nonché la professione ostetrica, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato possa essere autorizzato ad esercitare attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, in forma intramuraria allargata. Le disposizioni concernenti l'attività sanitaria intramuraria devono essere ricondotte alla materia della "tutela della salute", di cui all'art. 117, terzo comma Cost., in quanto volte a definire uno degli aspetti più qualificanti dell'organizzazione sanitaria, cioè quello dell'individuazione dei soggetti legittimati a svolgere la libera professione all'interno della struttura sanitaria: ciò che richiede una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. Invero, come risulta dalla pertinente normativa statale, la disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria ha sempre riguardato specificatamente il solo personale medico e dirigente del ruolo sanitario. Nulla è previsto, invece, con riguardo al personale sanitario non medico, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 30, comma 4, del r.d. n. 1631 del 1938, che inibisce l'esercizio professionale alla ostetrica capo e alle ostetriche. Ne deriva che le norme regionali in esame, nell'estendere al personale sanitario non medico la facoltà di svolgere attività libero-professionale intramuraria, esorbitano l'ambito riservato alla legislazione regionale, violando l'art. 117, terzo comma, Cost. - Per l'affermazione che, nelle materie a competenza ripartita, è da ritenere vincolante anche ogni previsione che, sebbene a contenuto vincolato, sia da considerare, per la finalità perseguita, in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore, v. la citata sentenza n. 301/2013. - Per l'affermazione che, laddove si denunci la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., è onere del ricorrente indicare specificatamente la disposizione statale che si ritiene violata, ed in particolare il principio fondamentale asseritamente leso, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 165/2014 e 141/2013. -Per la nozione della materia "tutela della salute", di cui al novellato art. 117, terzo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 301/2013, 371/2008, 50/2007 e 181/2006. - Nel senso che l'organizzazione sanitaria non può essere invocata come "materia" a sé stante, ai sensi del novellato art. 117 Cost., in quanto è parte integrante della "materia" costituita dalla "tutela della salute" di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., vedi la citata sentenza n. 371/2008. - Per l'affermazione che le disposizioni che disciplinano l'attività intramuraria rappresentano un elemento tra i più caratterizzanti nella disciplina del rapporto fra personale sanitario ed utenti del Servizio sanitario, nonché della stessa organizzazione sanitaria, v. la citata sentenza n. 50/2007. - Per il riconoscimento della natura di principi fondamentali in materia di "tutela della salute" alle disposizioni che disciplinano l'attività intramuraria, v. le citate sentenze nn. 371/2008 e 50 /2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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