Corte costituzionale
Sentenza n. 5/2015
Corte cost., sent. 27 gennaio 2015, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 5/2015
- Data di deposito
- 27 gennaio 2015
- Data di decisione
- 14 gennaio 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 1, decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014
- Tabella A (art.1, co. 1), decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014
- art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014
- Allegato 2, decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38218
Sono inammissibili le tre richieste di referendum popolare per l'abrogazione di alcuni frammenti del comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, della connessa Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, e del comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. n. 19 febbraio 2014, n. 14, nonché dell'Allegato II al medesimo d.lgs. n. 14 del 2014. Le richieste, infatti, sono dirette allo scopo della reviviscenza, in tutto (1° quesito) o in parte (2° e 3° quesito), delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, nonché di quelle (3° quesito) che stabilivano i circondari dei tribunali soppressi ? e, quindi, al ripristino dei detti uffici e circondari ? scopo che non può essere conseguito mediante lo strumento referendario. Sul piano generale, l'unico significato attribuibile all'abrogazione di una disposizione meramente abrogativa, è quello di rimuovere tale ultima abrogazione, ossia di stabilire che ciò che era stato abrogato non è più abrogato e che, quindi, viene ripristinato, tornando ad essere efficace. Tuttavia, l'abrogazione, a séguito dell'eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest'ultima, sono già state espunte dall'ordinamento. Infatti, poiché il referendum ha carattere esclusivamente abrogativo e non può direttamente costruire una (nuova o vecchia) normativa, la finalità in esso incorporata non può andare oltre il limite dei possibili effetti dell'atto. Se così non fosse, l'istituto, perdendo la propria natura abrogativa, diventerebbe approvativo di nuovi principi e "surrettiziamente propositivo": un'ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perché il referendum non può introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento. L'impossibilità di conseguire il detto scopo comporta, inoltre, che verrebbe sottoposta ai cittadini una scelta inidonea a raggiungere realmente gli effetti annunciati e, quindi, un'erronea prospettiva ed una falsa alternativa, ciò che determinerebbe l'impossibilità di una corretta espressione del voto popolare. Infine, con specifico riferimento alla terza richiesta referendaria, va rilevato anche che il quesito non indica il testo letterale delle parti delle disposizioni delle quali è proposta l'abrogazione ma soltanto i significati normativi, da queste espressi, oggetto della richiesta abrogativa. Tale circostanza, la quale comporta che, pure nel caso di accoglimento della proposta referendaria, resterebbero interamente vigenti le disposizioni oggetto della richiesta di abrogazione, è tale da pregiudicare la stessa chiarezza del quesito, necessaria al fine di garantire il libero esercizio del diritto di voto. Per l'affermazione secondo cui la richiesta referendaria è atto privo di motivazione e, pertanto, l'obiettivo del referendum va desunto esclusivamente dalla finalità "incorporata nel quesito", v. la citata sentenza n. 24/2011. Per l'affermazione secondo cui l'abrogazione di una disposizione abrogativa è inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest'ultima, sono già state espunte dall'ordinamento, v. le sentenze nn. 12/2014, 13/2012, 28/2011, 24/2011, 31/2000 e 40/1997. Per l'affermazione secondo cui «La volontà di far "rivivere" norme precedentemente abrogate [...] non può essere attribuita, nemmeno in via presuntiva, al referendum e sul suo carattere esclusivamente abrogativo», v. le citate sentenze nn. 13/2012, 34/2000 e 33/2000. Sul principio secondo cui la finalità incorporata in una richiesta referendaria non può andare oltre il limite dei possibili effetti dell'atto nonché sulla natura abrogativa e non "surrettiziamente propositiva" del referendum, v., citate, sentenze nn. 28/2011, 23/2000 e 13/1999. Sulla inidoneità del referendum ad introdurre una nuova statuizione, "non ricavabile ex se dall'ordinamento", v. la citata sentenza n. 36/1997. Sulla impossibilità di una corretta espressione del voto popolare a causa della impossibilità di raggiungere, con il referendum, gli effetti annunciati, v. le citate sentenze nn. 36/2000 e 43/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare ‒ dichiarate legittime, con ordinanze del 4 dicembre 2014, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ‒ per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), della connessa Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, e del comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, nonché dell'Allegato II al medesimo d.lgs. n. 14 del 2014.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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