Corte costituzionale
Sentenza n. 38/2015
Corte cost., sent. 17 marzo 2015, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/2015
- Data di deposito
- 17 marzo 2015
- Data di decisione
- 24 febbraio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 65, legge della Regione Veneto n. 11 del 2 aprile 2014
- art. 56, comma 1, legge della Regione Veneto n. 11 del 2 aprile 2014
- art. 56, comma 4, legge della Regione Veneto n. 11 del 2 aprile 2014
- art. 19, legge della Regione Veneto n. 11 del 2 aprile 2014
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 12 marzo 2003
- art. 185, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- direttiva CE n. 98 del 19 novembre 2008
- art. 183, comma 1, lett. qq), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 184-bis, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- decreto del Ministro dell'ambiente n. 161 del 10 agosto 2012
Massime
Massima n. 38276
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lett. s ), Cost., l'art. 65 della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11. La suddetta norma regionale - che detta una serie di misure a tutela della rete ecologica regionale «Natura 2000», in particolare, prevedendo che la Giunta regionale, con apposite linee guida, escluda determinati interventi dalla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) - contrasta con la normativa statale e comunitaria di riferimento che contempla il necessario assoggettamento a tale valutazione di ogni piano, progetto o intervento suscettibile di incidere sullo stato di conservazione dell'equilibrio ambientale. Infatti, il legislatore regionale non può adottare una disposizione come quella in esame, che esentando alcune tipologie di interventi dalla valutazione di incidenza ambientale, determina un affievolimento della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Per l'affermazione che la disciplina della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulle aree protette ai sensi di «Natura 2000», contenuta nell'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, deve ritenersi ricompresa nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, e si impone a pieno titolo, anche nei suoi decreti attuativi, nei confronti delle Regioni ordinarie, v. le citate sentenze nn. 67/2011 e 104/2008.
Massima n. 38277
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 56, commi 1 e 4, della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11, che disciplina la combustione controllata di materiali agricoli e vegetali sul luogo di produzione, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini, e che esclude che la stessa costituisca attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita. Infatti, l'art. 185, comma 1, lett. f ), del Codice dell'ambiente e la direttiva CE 19/11/2008, n. 18, consentono di annoverare tra le attività escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti l'abbruciamento in loco dei residui vegetali, in quanto considerato ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura. Pertanto, il legislatore regionale può legittimamente intervenire sul punto, dettando una disciplina che rientra nella materia "agricoltura" di competenza residuale per le Regioni a statuto ordinario. Per la non fondatezza di analoghe censure, v. la citata sentenza n. 16/2015. Per la riconducibilità dell'abbruciamento in loco dei residui vegetali alla materia "agricoltura", di competenza residuale delle Regioni a statuto ordinario, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 62/2013, 116/2006, 283/2004 e 12/2004.
Massima n. 38278
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 19 della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 14. La norma regionale censurata - che disciplina i lavori di manutenzione dei corsi d'acqua, prevedendo la possibilità, per la Giunta regionale, di valutare la compensazione dell'onere con il valore del materiale litoide estratto riutilizzabile, da calcolarsi sulla base dei vigenti canoni demaniali - non incide in alcun modo sulla disciplina statale in materia di procedure per il trattamento delle terre, rocce e materiale da scavo e, quindi, non interferisce affatto con la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di esclusiva competenza statale. Invero, la legislazione veneta prevede una disciplina di carattere finanziario-contabile e si occupa del diverso problema della remunerazione degli appalti per opere di regimazione dei corsi d'acqua tramite compensazione, precisando alcune modalità di computo e istituendo i necessari capitoli di bilancio. Per la riconducibilità dello smaltimento delle terre, rocce e materiale da scavo alla materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza legislativa esclusiva statale, v. le citate sentenze nn. 232/2014, 181/2014, 70/2014 e 300/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 65 della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Veneto n. 11 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 4, della legge reg. Veneto n. 11 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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