Corte costituzionale

Sentenza n. 32/2015

Corte cost., sent. 12 marzo 2015, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/2015
Data di deposito
12 marzo 2015
Data di decisione
10 febbraio 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 3, legge della Regione Liguria n. 1 del 24 febbraio 2014
  • art. 11, legge della Regione Liguria n. 1 del 24 febbraio 2014
  • art. 15, comma 2, lett. c), legge della Regione Liguria n. 1 del 24 febbraio 2014
  • art. 15, comma 2, lett. e), legge della Regione Liguria n. 1 del 24 febbraio 2014
  • art. 10, comma 1, legge della Regione Liguria n. 1 del 24 febbraio 2014

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 147, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 202, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 238, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 10, comma 14, lett. d), decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011
  • legge n. 106 del 12 luglio 2011
  • art. 3, comma 1, lett. e), decreto del Presidente consiglio ministri del 20 luglio 2012
  • art. 3, comma 1, lett. d), decreto del Presidente consiglio ministri del 20 luglio 2012
  • art. 3, comma 1, lett. f), decreto del Presidente consiglio ministri del 20 luglio 2012
  • art. 10, comma 14, lett. f), decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011
  • art. 10, comma 14, lett. e), decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011
  • art. 2, comma 186, bis, legge n. 191 del 23 dicembre 2009

Massime

Massima n. 38264

È cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ) e s ), Cost., e, quali parametri interposti, agli artt. 147, 202, 238, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, 3, comma 1, lett. d ), e ) ed f ), del d.P.C.M. 20 luglio 2012, 10, comma 14, lett. d ), e ) ed f ), del d.l. n. 70 del 2011 - degli artt. 8, comma 3, 11 e 15, comma 2, lett. c ) e e ), della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 - riguardanti l'individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti. Successivamente alla proposizione del ricorso, la legge regionale n. 21 del 2014 ha apportato una serie di modifiche alla censurata disciplina regionale , adeguandola ai principi contenuti nelle evocate norme interposte prima della sua effettiva applicazione, così da determinare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire nel giudizio. Per l'affermazione che, ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, debbano sussistere la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso e la mancata applicazione, medio tempore , delle suddette norme abrogate o modificate, v. le citate sentenze nn. 87/2014, 300/2012, 193/2012, 32/2012 e 325/2011.

Massima n. 38265

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e ) e s ), Cost., 147 del d.lgs. n. 152 del 2006 e 2, comma 186- bis , della legge n. 191 del 2009, l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1, che attribuisce ai Comuni, già appartenenti alle comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, la facoltà di gestire autonomamente il servizio idrico intergrato, in forma singola o associata. La normativa statale interposta ha razionalizzato la gestione del servizio idrico integrato, prevedendo che le Regioni organizzino i servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali, eventualmente modificando le relative delimitazioni (art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006), e che attribuiscano le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale ad altri ente o soggetto individuato con legge (art. 2, comma 186- bis , della legge n. 191 del 2009). La citata disciplina statale è stata introdotta nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente. Infatti, al primo titolo competenziale sono ascrivibili la forma di gestione del servizio idrico integrato e le relative procedure di affidamento, trattandosi di regole dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione, disciplinando le modalità di conferimento e i requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di garantire la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione medesima. Il secondo titolo competenziale viene in rilievo poiché l'allocazione all'Autorità d'ambito territoriale ottimale delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l'uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della biosfera intesa come sistema nel suo aspetto dinamico. La norma regionale censurata, esulando dall'ambito di competenza tracciato dal legislatore statale, ha direttamente disposto in ordine ad una modalità di gestione "autonoma" del servizio idrico escludendo, in relazione all'ipotesi contemplata, che l'ente individuato dalla Regione come successore delle competenze dell'AATO deliberi, con atto proprio, le forme di gestione del servizio idrico integrato e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio, ponendosi, così, in contrasto con il principio statale di unitarietà e superamento della frammentazione verticale delle gestioni. Sui requisiti del ricorso in via principale, v., ex plurimis , le citate sentenze 3/2013, 312/2010, 40/2007, 139/2006, 450/2005, 360/2005, 213/2003, 384/1999 e la citata ordinanza n. 123/2012. Per l'affermazione che il servizio idrico integrato è servizio pubblico locale di rilevanza economica e che la disciplina dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali rientra nella competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze 62/2012, 187/2011 e 325/2010. Per l'ammissibilità dell'intervento regionale in materia di servizi pubblici locali, v. le citate sentenze nn. 270/2010, 45/2010, 307/2009, 246/2009, 160/2009, 168/2008, 378/2007 e 144/2007. Per l'affermazione che i casi di affidamento in house , quale modello organizzativo succedaneo della vietata gestione diretta da parte dell'ente pubblico, debbono ritenersi eccezionali e tassativamente previsti, v. la citata sentenza n. 325/2010. Per l'applicabilità diretta del diritto comunitario in materia di affidamento in house e per le previsioni di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici di rilevanza economica, compreso il servizio idrico, v. le citate sentenze nn. 50/2013, 199/2012 e 24/2011. Per la riconducibilità ai titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ) e s ), Cost., sia della disciplina della tariffa del servizio idrico integrato sia dell'affidamento della gestione di tale servizio, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 228/2013, 67/2013, 62/2012, 187/2011, 128/2011, 325/2010, 142/2010, 29/2010, 307/2009 e 246/2009. Nel senso che la normativa regionale deve limitarsi ad individuare l'ente o il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all'AATO, v. la citata sentenza n. 62/2012. Sulla spettanza all'ente successore dell'AATO del potere di scelta delle modalità di affidamento della gestione del servizio idrico intergrato, v. la citata sentenza n. 228/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti);

2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della legge della Regione Liguria n. 1 del 2014, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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