Corte costituzionale
Sentenza n. 254/2015
Corte cost., sent. 3 dicembre 2015, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 254/2015
- Data di deposito
- 3 dicembre 2015
- Data di decisione
- 18 novembre 2015
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:254
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 487, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
- art. 121, Costituzione
- art. 26, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 31, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 69, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 119, Costituzione
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 38653
È estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 24, 26, 31, 69 e 79 dello Statuto regionale e agli artt. 119 e 121 Cost., nella parte in cui prevede che determinati risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa regionale siano destinati a specifici fondi di cui al comma 48 della medesima legge, in quanto la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, l'estinzione del procedimento.
Massima n. 38654
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato, in riferimento agli artt. 48 e 49 dello Statuto regionale e all'art. 119 Cost., dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, laddove prevede che determinati risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa regionale siano destinati a specifici fondi di cui al comma 48 della medesima legge. Sebbene lo Statuto garantisce alla Regione autonomia finanziaria, attribuendole una quota fissa di una serie di entrate tributarie erariali riscosse nel territorio, la ricorrente non può lamentare una lesione di tale autonomia giacché non dimostra che la fonte di provenienza dei risparmi in questione sia di natura tributaria. Parimenti, la Regione non spiega in quale rapporto si trovino, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, le invocate norme della Costituzione e quelle previste all'interno del proprio Statuto, atteso che, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, deve darsi preferenza alle disposizioni costituzionali che garantiscono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite dalle disposizioni statutarie. Sul rapporto tra disposizioni costituzionali e disposizioni statutarie, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 202/2005 e 314/2003.
Massima n. 38655
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato, in riferimento agli artt. 4 e 36 dello Statuto regionale e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione siciliana, laddove prevede che determinati risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa regionale siano devoluti a specifici fondi di cui al comma 48 della medesima legge. La disposizione censurata, in particolare, non lede alcuna potestà regolamentare della Regione giacché essa stabilisce che l'adozione delle suddette misure di contenimento della spese avvenga comunque nell'esercizio della rispettiva autonomia. Non vi è, altresì, alcuna dimostrazione, da parte della ricorrente, circa la natura tributaria dei risparmi previsti dalla norma impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, limitatamente all'art. 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, della legge n. 147 del 2013, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 48 e 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Fiuli-Venezia Giulia), e all'art. 119 della Costituzione;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, della legge n. 147 del 2013, promossa dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 4 e 36 dello statuto regionale (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), e all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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