Corte costituzionale
Sentenza n. 228/2015
Corte cost., sent. 11 novembre 2015, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 228/2015
- Data di deposito
- 11 novembre 2015
- Data di decisione
- 21 ottobre 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:228
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, nel testo originario, legge della Regione Calabria n. 2 del 10 gennaio 2013
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 14, comma 1, lett. e), decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011
- legge n. 148 del 14 settembre 2011
Massime
Massima n. 38597
È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett . e) e 117, terzo comma, Cost. - l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2, nel suo testo originario applicabile nel processo a quo , il quale prevede che il collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell'ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti previsti, abbiano presentato apposita domanda. Tale disposizione, infatti, si pone in contrasto con l'art. 14, comma 1, lett. e) del d.l. n. 138 del 2011 - afferente sia alla materia di competenza esclusiva statale del «sistema tributario e contabile dello Stato», sia a quella di competenza concorrente del «coordinamento della finanza pubblica» - che, per garantire la terzietà del collegio dei revisori, esclude ogni discrezionalità nella scelta dei componenti, prevedendo che essi siano estratti a sorte. Per il vaglio positivo dell'istituzione del collegio dei revisori dei conti presso le Regioni, v. la citata sentenza n. 198/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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