Corte costituzionale

Sentenza n. 228/2015

Corte cost., sent. 11 novembre 2015, n. 228

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
228/2015
Data di deposito
11 novembre 2015
Data di decisione
21 ottobre 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:228

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, nel testo originario, legge della Regione Calabria n. 2 del 10 gennaio 2013

Parametri

Massime

Massima n. 38597

È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett . e) e 117, terzo comma, Cost. - l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2, nel suo testo originario applicabile nel processo a quo , il quale prevede che il collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell'ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti previsti, abbiano presentato apposita domanda. Tale disposizione, infatti, si pone in contrasto con l'art. 14, comma 1, lett. e) del d.l. n. 138 del 2011 - afferente sia alla materia di competenza esclusiva statale del «sistema tributario e contabile dello Stato», sia a quella di competenza concorrente del «coordinamento della finanza pubblica» - che, per garantire la terzietà del collegio dei revisori, esclude ogni discrezionalità nella scelta dei componenti, prevedendo che essi siano estratti a sorte. Per il vaglio positivo dell'istituzione del collegio dei revisori dei conti presso le Regioni, v. la citata sentenza n. 198/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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