Corte costituzionale
Sentenza n. 220/2015
Corte cost., sent. 5 novembre 2015, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 220/2015
- Data di deposito
- 5 novembre 2015
- Data di decisione
- 7 ottobre 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:220
Norme oggetto del giudizio
- art. 12-sexies, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 21, legge n. 74 del 6 marzo 1987
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 388, comma 2, codice penale
- art. 570, codice penale
- art. 6, legge n. 154 del 4 aprile 2001
Massime
Massima n. 38588
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 21 della l. 74/1987, impugnato in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui - nel disporre che al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento di un figlio minore, si applicano le pene previste dall'art. 570 c.p. - non stabilisce per tale reato, come interpretato dal diritto vivente, la procedibilità a querela. I tertia comparationis evocati dal giudice rimettente - specificamente artt. 388, co. 2, e 570 c.p., nonché art. 6 legge n. 154 del 2001 - presentano elementi differenziali tali da non rendere automatica la richiesta estensione del regime di perseguibilità a querela alla figura criminosa considerata. Parimenti essi non consentono di ritenere valicato il limite dell'ampia discrezionalità di cui il legislatore fruisce nella scelta del regime di procedibilità dei reati. Ad esso spetterà, comunque, ricomporre eventuali disarmonie presenti nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, sulla base di una ponderata valutazione degli interessi coinvolti. Sulla perseguibilità officiosa del reato di cui all'art. 12- sexies l. 898/1970, e sul raffronto con l'art. 570 c.p., v., ex plurimis , la citata sentenza n. 325/1995. Sulle valutazioni discrezionali del legislatore in relazione al regime di procedibilità dei reati, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 274/1997, 7/1987, 189/1976 e 42/1975. Sulle inadempienze agli obblighi di assistenza economica nei confronti del coniuge divorziato, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 472/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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