Corte costituzionale

Sentenza n. 220/2015

Corte cost., sent. 5 novembre 2015, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
220/2015
Data di deposito
5 novembre 2015
Data di decisione
7 ottobre 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:220

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38588

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 21 della l. 74/1987, impugnato in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui - nel disporre che al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento di un figlio minore, si applicano le pene previste dall'art. 570 c.p. - non stabilisce per tale reato, come interpretato dal diritto vivente, la procedibilità a querela. I tertia comparationis evocati dal giudice rimettente - specificamente artt. 388, co. 2, e 570 c.p., nonché art. 6 legge n. 154 del 2001 - presentano elementi differenziali tali da non rendere automatica la richiesta estensione del regime di perseguibilità a querela alla figura criminosa considerata. Parimenti essi non consentono di ritenere valicato il limite dell'ampia discrezionalità di cui il legislatore fruisce nella scelta del regime di procedibilità dei reati. Ad esso spetterà, comunque, ricomporre eventuali disarmonie presenti nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, sulla base di una ponderata valutazione degli interessi coinvolti. Sulla perseguibilità officiosa del reato di cui all'art. 12- sexies l. 898/1970, e sul raffronto con l'art. 570 c.p., v., ex plurimis , la citata sentenza n. 325/1995. Sulle valutazioni discrezionali del legislatore in relazione al regime di procedibilità dei reati, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 274/1997, 7/1987, 189/1976 e 42/1975. Sulle inadempienze agli obblighi di assistenza economica nei confronti del coniuge divorziato, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 472/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze