Corte costituzionale
Sentenza n. 219/2015
Corte cost., sent. 5 novembre 2015, n. 219
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 219/2015
- Data di deposito
- 5 novembre 2015
- Data di decisione
- 22 settembre 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:219
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. d), legge della Regione Calabria n. 20 del 16 ottobre 2014
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 6, comma 4, lett. c-bis), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 3, paragrafo 3, direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
Massime
Massima n. 38587
Non è fondata, per erronea premessa interpretativa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. d ), della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20, censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s ), Cost., nella parte in cui esonera dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale e i piani poliennali nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000. La disposizione impugnata, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, si limita a rilevare - coerentemente con quanto disposto dal d.lgs. n. 152 del 2006, adottato in attuazione della direttiva 2001/42/CE, e in virtù di una competenza espressamente attribuita alla Regione - che la legislazione statale esclude la valutazione ambientale strategica per i piani di gestione forestale e gli strumenti equivalenti, riferiti a un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. Poiché essa non amplia i casi di sottrazione a VAS, non sussiste, dunque, né la denunciata violazione della competenza statale in materia di «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema», né la violazione del diritto dell'Unione europea. Nel senso che il d.lgs. n. 152 del 2006 è ampiamente condizionato dal diritto UE, v. la citata sentenza n. 58/2013. Per l'affermazione che la VAS attiene alla materia «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema», v. le citate sentenze nn. 197/2014, 46/2014, 178/2013, 227/2011, 221/2010 e 398/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9), promosse, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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