Corte costituzionale

Sentenza n. 217/2015

Corte cost., sent. 5 novembre 2015, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/2015
Data di deposito
5 novembre 2015
Data di decisione
20 ottobre 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:217

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Regione Umbria n. 19 del 7 novembre 2014
  • art. 5, comma 1, legge della Regione Umbria n. 19 del 7 novembre 2014
  • legge della Regione Umbria n. 19 del 7 novembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38583

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., gli artt. 2, primo comma, e 5, primo comma, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19, in quanto stabiliscono, rispettivamente, che «per discipline bionaturali si intendono le attività e le pratiche individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità di vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate» e che presso la struttura competente della Giunta regionale è istituito l'elenco ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali. La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nelle competenza delle Regioni solo la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Da ciò discende che non rientra nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali, tenuto, altresì, conto che tra gli indici sintomatici dell'istituzione di una nuova professione si riscontra la previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento dell'attività che la legge regolamenta. Sui limiti che incontra la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni", v. le citate sentenze nn. 98/2013, 138/2009, 93/2008, 300/2007, 40/2006 e 424/2005. Sull'introduzione di un registro professionale disciplinato dalla Regione quale indice sintomatico dell'istituzione di una nuova professione, v. le citate sentenze nn. 178/2014, 98/2013, 93/2008, 300/2007, 57/2007 e 355/2005. Sull'irrilevanza ai fini dell'individuazione di una nuova professione della compiuta definizione legislativa dell'attività lavorativa, v. le citate sentenze nn. 230/2011, 77/2011, 93/2008 e 449/2006. Sulla possibilità per la legge regionale di compiere una mera ricognizione di professioni già riconosciute dalla legge dello Stato, v. le citate sentenze nn. 230/2011 e 271/2009. Sull'irrilevanza dell'individuazione di una specifica area caratterizzante la "professione" ai fini della regolamentazione delle competenze derivante dall'applicazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., v. le citate sentenze nn. 230/2011, 271/2009, 138/2009, 222/2008, 93/2008 e 424/2005.

Massima n. 38584

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali). Tali disposizioni hanno carattere consequenziale agli artt. 2, primo comma, e 5, primo comma, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali) e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2015

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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