Corte costituzionale
Sentenza n. 217/2015
Corte cost., sent. 5 novembre 2015, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 217/2015
- Data di deposito
- 5 novembre 2015
- Data di decisione
- 20 ottobre 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:217
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione Umbria n. 19 del 7 novembre 2014
- art. 5, comma 1, legge della Regione Umbria n. 19 del 7 novembre 2014
- legge della Regione Umbria n. 19 del 7 novembre 2014
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 1, comma 2, legge n. 42 del 26 febbraio 1999
Massime
Massima n. 38583
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., gli artt. 2, primo comma, e 5, primo comma, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19, in quanto stabiliscono, rispettivamente, che «per discipline bionaturali si intendono le attività e le pratiche individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità di vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate» e che presso la struttura competente della Giunta regionale è istituito l'elenco ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali. La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nelle competenza delle Regioni solo la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Da ciò discende che non rientra nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali, tenuto, altresì, conto che tra gli indici sintomatici dell'istituzione di una nuova professione si riscontra la previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento dell'attività che la legge regolamenta. Sui limiti che incontra la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni", v. le citate sentenze nn. 98/2013, 138/2009, 93/2008, 300/2007, 40/2006 e 424/2005. Sull'introduzione di un registro professionale disciplinato dalla Regione quale indice sintomatico dell'istituzione di una nuova professione, v. le citate sentenze nn. 178/2014, 98/2013, 93/2008, 300/2007, 57/2007 e 355/2005. Sull'irrilevanza ai fini dell'individuazione di una nuova professione della compiuta definizione legislativa dell'attività lavorativa, v. le citate sentenze nn. 230/2011, 77/2011, 93/2008 e 449/2006. Sulla possibilità per la legge regionale di compiere una mera ricognizione di professioni già riconosciute dalla legge dello Stato, v. le citate sentenze nn. 230/2011 e 271/2009. Sull'irrilevanza dell'individuazione di una specifica area caratterizzante la "professione" ai fini della regolamentazione delle competenze derivante dall'applicazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., v. le citate sentenze nn. 230/2011, 271/2009, 138/2009, 222/2008, 93/2008 e 424/2005.
Massima n. 38584
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali). Tali disposizioni hanno carattere consequenziale agli artt. 2, primo comma, e 5, primo comma, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali) e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2015
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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