Corte costituzionale

Sentenza n. 215/2015

Corte cost., sent. 5 novembre 2015, n. 215

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
215/2015
Data di deposito
5 novembre 2015
Data di decisione
7 ottobre 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:215

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Veneto n. 30 del 22 ottobre 2014

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 1-sexies, decreto legge n. 239 del 29 agosto 2003
  • legge n. 290 del 27 ottobre 2003
  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • Parte II, Allegato III, lett. ag), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • Parte II, Allegato IV, punto 7., lett. z), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • Parte II, Allegato III, lett. z), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • Parte II, Allegato IV, punto 8., lett.t), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Massime

Massima n. 38580

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 1- sexies del d.l. 239 del 2003, in quanto ha introdotto, con riguardo alle opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt, un'esenzione dall'autorizzazione per le varianti di tracciato che non superino i 500 metri. La censura, concernente la lesione della potestà dello Stato di autorizzare la costruzione e l'esercizio di elettrodotti «facenti parte della rete nazionale di trasporto», è formulata mediante la mera denuncia della violazione di una norma interposta, senza che siano indicati il principio fondamentale di cui quest'ultima sarebbe espressione e la materia di competenza concorrente cui sarebbe riconducibile. Né risulta pertinente il riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., poiché nella fattispecie normativa in oggetto appare centrale il profilo afferente alla regolamentazione e al controllo delle attività di realizzazione della rete elettrica in vista di un efficiente approvvigionamento dei diversi ambiti territoriali. Si verte, quindi, nella materia, attribuita alla potestà legislativa concorrente riguardante la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Per l'affermazione che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile al giudizio di legittimità costituzionale in via principale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 124/2015, 139/2013, 71/2012 e 187/2011. Nel senso che il giudizio promosso in via principale colpisce il testo legislativo, indipendentemente dagli effetti concretamente prodotti, v. la citata sentenza n. 195/2015. Per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancata ovvero erronea individuazione del parametro costituzionale, v. le citate sentenze nn. 151/2006 e 285/2005.

Massima n. 38581

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30, limitatamente alle parole «le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.». La legge regionale impugnata, contemplando tra gli interventi esenti da preventiva autorizzazione o da denuncia tutte le varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti inferiori a 500 metri, a prescindere dal loro concreto impatto sui valori ambientali, ha l'effetto di sottrarre automaticamente tali opere anche alla valutazione d'impatto ambientale, che costituisce un subprocedimento che necessariamente si innesta nel procedimento principale di autorizzazione o approvazione. Invero, l'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità a VIA, rientra nella materia della «tutela ambientale» e rappresenta nella disciplina statale, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale, comprese la «produzione», il «trasporto» e la distribuzione nazionale dell'energia». Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità attribuiti alla competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano rientrano anche le «modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente». Pertanto, nella logica del legislatore statale, la modifica del tracciato degli elettrodotti, anche di scarsa entità, non è aprioristicamente esclusa da qualsiasi forma di controllo preventivo, ma è assoggettata ad una prognosi da effettuare di volta in volta sulle ripercussioni negative che possano nuocere allo specifico contesto territoriale interessato dall'opera. Nel senso che l'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA ovvero alla preliminare verifica di assoggettabilità a VIA rientra nella materia della «tutela ambientale» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., pur in concorrenza con altre materie di competenza regionale, v. le citate sentenze nn. 120/2010, 249/2009, 234/2009, 225/2009, 88/2009 e 62/2008. Per l'illegittimità costituzionale di un'analoga questione di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 120/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt"), limitatamente alle parole «le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,»;

2) dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt"), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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