Corte costituzionale
Sentenza n. 2/2015
Corte cost., sent. 22 gennaio 2015, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/2015
- Data di deposito
- 22 gennaio 2015
- Data di decisione
- 12 gennaio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 agosto 2012
- art. 15, comma 1, lett. c), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 agosto 2012
- art. 15, comma 1, lett. d), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 agosto 2012
- art. 18, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 agosto 2012
- art. 18, comma 1, lett. d), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 agosto 2012
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 4, n. 3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 21, comma 1, lett. g), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 38214
È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli art. 117, commi primo e secondo, lett. s ), Cost., e 4, numero 3), dello statuto friulano - degli art. 15, comma 1, lett. a ), c ) e d ) e 18, comma 1, lett. a ), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15, recanti disposizioni sui provvedimenti di deroga al regime di protezione degli uccelli, sulla programmazione faunistica e sull'esercizio dell'attività venatoria. Nelle more del giudizio, è sopraggiunta la legge regionale n. 7 del 2013, che ha, tra l'altro, abrogato l'art. 15, comma 1, lett. a ), della legge regionale n. 15 del 2012, ha modificato i commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 2007, sostituiti rispettivamente dal comma 1, lett. c ) e d ), del suddetto art. 15, e ha abrogato l'art. 18, comma 1, lett. a ), della legge regionale n. 15 del 2012. La novella legislativa è del tutto satisfattiva rispetto alle censure svolte dal ricorrente, poiché, attraverso l'abrogazione o la sostituzione delle disposizioni impugnate, elimina dall'ordinamento regionale le norme oggetto del ricorso, e, quando le sostituisce, ne introduce altre di contenuto differente. La Regione ha dichiarato che le norme censurate, nella versione originaria, non hanno avuto medio tempore applicazione. Nel senso che la modifica in senso satisfattivo delle norme impugnate comporta la cessazione della materia del contendere, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 181/2014, 70/2013 e 68/2013.
Massima n. 38215
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 18, comma 1, lett. d ), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15, che, aggiungendo l'art. 26- bis alla legge regionale n. 6 del 2008, consente ai recuperatori abilitati l'attività di recupero della selvaggina con l'utilizzazione dell'arma ogni giorno della stagione venatoria, compresi i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura della stessa. La disposizione impugnata (abrogata dalla legge regionale n. 7 del 2013 ma medio tempore applicata) si pone in contrasto con l'art. 21, comma 1, lett. g ), della legge n. 157 del 1992 - che vieta il trasporto di armi per uso venatorio, che non siano scariche e in custodia, nei giorni durante i quali la caccia non è consentita, in particolare nei giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso - ed elude così il divieto di cacciare nei predetti giorni, stabilito dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. (Resta assorbita la censura relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.) - Per l'affermazione che il divieto di trasposto di armi per uso venatorio nei giorni in cui non è consentita la caccia sia espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare standard di tutela della fauna, che non sono derogabili da parte della Regione neppure nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di caccia, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 278/2012, 151/2011 e 387/2008. - Sull'impossibilità di dichiarare cessata la materia del contendere ove la disposizione impugnata, benché abrogata, abbia ricevuto medio tempore applicazione, v., da ultimo, la citata sentenza n. 303/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria ‒ Legge comunitaria 2010), nella parte in cui aggiunge l'art. 26-bis, comma 3, alla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
2) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettere a), c) e d), e dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., e all'art. 4, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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