Corte costituzionale
Sentenza n. 198/2015
Corte cost., sent. 9 ottobre 2015, n. 198
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 198/2015
- Data di deposito
- 9 ottobre 2015
- Data di decisione
- 23 settembre 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:198
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38559
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9- bis , quarto periodo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., laddove non prevede, per il caso di svolgimento con esito positivo del lavoro di pubblica utilità, che la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente - già irrogata, con la sentenza di condanna, in misura doppia per essere risultato il veicolo, condotto in stato di ebbrezza, appartenente a terzi estranei al reato - possa essere operata senza tener conto dell'indicato raddoppio. Secondo il giudice rimettente - lungi dal contestare il diverso trattamento sanzionatorio iniziale tra la condotta del conducente proprietario e non - operando una comparazione delle medesime condotte ipoteticamente realizzate da questi ultimi, si evidenzierebbe una violazione del principio di uguaglianza circa i diversi esiti finali determinati dalle procedure premiali. Orbene, nella formulazione della norma contestata non sono riscontrabili né la manifesta irragionevolezza né l'arbitrio della discrezionalità legislatore. La riduzione premiale del trattamento sanzionatorio trova giustificazione in una condotta diversa da quella illecita, rappresentata dall'efficace e diligente prestazione di un servizio a favore della collettività. Ne consegue che al medesimo comportamento tenuto nella fase esecutiva, sia dal conducente proprietario che dal conducente non proprietario, non può che corrispondere l'identità del trattamento premiale, cioè la riduzione percentuale sulla pena irrogata, con effetti ovviamente diversi in termini assoluti, a seconda dei valori di partenza. Sulla preclusione di decisioni in malam partem , v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 81/2014, 68/2012 e 161/2009. Sulla censura della discrezionalità legislativa, sul piano della legittimità costituzionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 47/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Rovereto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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