Corte costituzionale

Sentenza n. 197/2015

Corte cost., sent. 9 ottobre 2015, n. 197

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
197/2015
Data di deposito
9 ottobre 2015
Data di decisione
22 settembre 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:197

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 9 marzo 2012
  • art. 1, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 9 marzo 2012

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 23, comma 16, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 23, comma 17, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 23, comma 18, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 23, comma 19, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 23, comma 20, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 23, comma 20, bis, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011

Massime

Massima n. 38558

È inammissibile, per sopraggiunta incostituzionalità delle norme evocate a parametro interposto, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., e in relazione all'art. 23, commi da 16 a 20- bis , del d.l. n. 201 del 2011 - dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 2012, n. 3, che conferma, in attesa della riforma costituzionale dell'ente Provincia, l'applicabilità della vigente legislazione regionale. La sentenza n. 220 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., delle citate disposizioni del decreto n. 201, che contenevano misure urgenti in materia di autonomie locali, quali la limitazione del numero dei consiglieri provinciali, la riforma delle modalità di elezione degli organi provinciali, la nomina di un commissario straordinario fino alla nuova composizione degli stessi, stabilendo che le Regioni ad autonomia speciale adeguassero i propri ordinamenti alle disposizioni summenzionate entro sei mesi dalla loro entrata in vigore. La questione è dunque divenuta priva di ogni elemento utile per effettuare la valutazione di legittimità costituzionale, non potendosi neppure ipotizzare una successione delle norme utilizzate come parametro interposto, a seguito di un nuovo intervento del legislatore statale nella materia degli enti locali (legge n. 56 del 2014). Una volta dichiarata la incostituzionalità di una norma, infatti, nessuna continuità può sussistere tra normativa rimossa con effetto ex tunc e la successiva. Sulla successione delle norme parametro, configurabile solo laddove quelle in origine evocate siano state abrogate e il loro contenuto trasfuso in un successivo atto normativo, v. le citate sentenze n. 34/2012, 12/2007 e 274/2003. Sull'inammissibilità della questione per sopraggiunta incostituzionalità delle norme utilizzate come parametro, che la priva così di uno dei sui requisiti essenziali, v. la citata sentenza n. 167/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e in relazione all'art. 23, commi da 16 a 20-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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