Corte costituzionale
Sentenza n. 197/2015
Corte cost., sent. 9 ottobre 2015, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 197/2015
- Data di deposito
- 9 ottobre 2015
- Data di decisione
- 22 settembre 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:197
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 9 marzo 2012
- art. 1, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 9 marzo 2012
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 23, comma 16, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 23, comma 17, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 23, comma 18, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 23, comma 19, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 23, comma 20, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 23, comma 20, bis, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
Massime
Massima n. 38558
È inammissibile, per sopraggiunta incostituzionalità delle norme evocate a parametro interposto, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., e in relazione all'art. 23, commi da 16 a 20- bis , del d.l. n. 201 del 2011 - dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 2012, n. 3, che conferma, in attesa della riforma costituzionale dell'ente Provincia, l'applicabilità della vigente legislazione regionale. La sentenza n. 220 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., delle citate disposizioni del decreto n. 201, che contenevano misure urgenti in materia di autonomie locali, quali la limitazione del numero dei consiglieri provinciali, la riforma delle modalità di elezione degli organi provinciali, la nomina di un commissario straordinario fino alla nuova composizione degli stessi, stabilendo che le Regioni ad autonomia speciale adeguassero i propri ordinamenti alle disposizioni summenzionate entro sei mesi dalla loro entrata in vigore. La questione è dunque divenuta priva di ogni elemento utile per effettuare la valutazione di legittimità costituzionale, non potendosi neppure ipotizzare una successione delle norme utilizzate come parametro interposto, a seguito di un nuovo intervento del legislatore statale nella materia degli enti locali (legge n. 56 del 2014). Una volta dichiarata la incostituzionalità di una norma, infatti, nessuna continuità può sussistere tra normativa rimossa con effetto ex tunc e la successiva. Sulla successione delle norme parametro, configurabile solo laddove quelle in origine evocate siano state abrogate e il loro contenuto trasfuso in un successivo atto normativo, v. le citate sentenze n. 34/2012, 12/2007 e 274/2003. Sull'inammissibilità della questione per sopraggiunta incostituzionalità delle norme utilizzate come parametro, che la priva così di uno dei sui requisiti essenziali, v. la citata sentenza n. 167/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e in relazione all'art. 23, commi da 16 a 20-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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