Corte costituzionale

Sentenza n. 170/2015

Corte cost., sent. 16 luglio 2015, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
170/2015
Data di deposito
16 luglio 2015
Data di decisione
23 giugno 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:170

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, secondo periodo, decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 38508

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto dispone l'obbligatorietà del trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando ricorre una delle violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. a ), dello stesso decreto. Quanto al requisito della non manifesta infondatezza della questione, il rimettente ha esclusivamente fatto riferimento al contenuto argomentativo di un altro atto di promovimento. Nei giudizi incidentali non è ammessa la cosiddetta motivazione per relationem , poiché il principio di autonomia di ciascun giudizio, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza. Sull'impossibilità per il giudice a quo di limitarsi ad un mero richiamo dei motivi evidenziati dalle parti nel corso del processo principale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 49/2015, 22/2015, 10/2015 e l'ordinanza n. 33/2014. Per l'inammissibilità della questione motivata con il mero rinvio ai motivi esposti in altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi, v. la citata sentenza n. 103/2007 e le ordinanze nn. 156/2012 e 33/2006.

Massima n. 38509

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché». La norma censurata, disponendo l'obbligatorietà del trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando ricorre una delle violazioni stabilite dal precedente art. 2, comma 1, lett. a ) (vale a dire l'aver tenuto un comportamento che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità ed equilibrio, e di rispetto della dignità della persona, arrechi ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti), delinea una sanzione rigida, la cui applicazione non è conseguenza del necessario rapporto di adeguatezza col caso concreto, e rispetto alla quale l'indispensabile gradualità applicativa non forma oggetto di specifica valutazione. In particolare, la necessaria adozione di tale misura punitiva appare basata su una presunzione assoluta, del tutto svincolata - oltre che dal controllo di proporzionalità da parte del giudice disciplinare - anche dalla verifica della sua concreta congruità con il fine (ulteriore e diverso rispetto a quello repressivo dello specifico illecito disciplinare) di evitare che, data la condotta tenuta dal magistrato, la sua permanenza nella stessa sede o ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Inoltre, il riferito illecito disciplinare costituisce l'unica ipotesi, tra le molteplici, cui consegue, come ulteriore sanzione imposta dalla norma censurata, il trasferimento obbligatorio del magistrato. Ciò determina, da un lato, un vulnus al principio di uguaglianza, derivante dal diverso - e più grave - trattamento sanzionatorio riservato - senza alcun riferimento alla gravità dell'elemento materiale o psicologico - al solo illecito de quo ; dall'altro lato, l'irragionevolezza dell'automatismo sanzionatorio, la cui ratio non può rinvenirsi neppure in una particolare gravità dell'illecito, desumibile dalla peculiarità della condotta, dalla misura della pena o dal rango dell'interesse protetto. Infine, la misura obbligatoria del trasferimento, non giustificata da valide ragioni, produce un effetto molto gravoso per il magistrato, giacché incide direttamente sul prestigio e sulla credibilità dello stesso, profilando così dubbi di compatibilità anche con il principio di inamovibilità dei giudici sancito dall'art. 107 Cost. Per la necessità che l'adeguatezza della sanzione al caso concreto sia realizzata attraverso la valutazione degli specifici comportamenti posti in essere, v. le citate sentenze nn. 447/1995, 197/1993, 16/1991, 40/1990 e 971/1988. Sulla discrezionalità del legislatore nel prevedere sanzioni accessorie indefettibili, giustificate dalla peculiarità dell'illecito, v. la citata sentenza n. 112/2014. In tema di inammissibilità di sanzioni rigide la cui gradualità applicativa non sia oggetto di specifica valutazione nel procedimento giurisdizionale ovvero in quello disciplinare, v. rispettivamente, ex plurimis , le citate sentenze nn. 7/2013, 31/2012, 363/1996 e sentenze nn. 329/2007, 212/1998, 195/1998 e 363/1996. Per l'affermazione che il procedimento dinanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è stato configurato dal legislatore «secondo paradigmi di carattere giurisdizionale», v. la citata sentenza n. 497/2000. Sull'esigenza sottesa al procedimento disciplinare a carico dei magistrati di tutelare gli interessi connessi allo statuto di indipendenza della magistratura, v. le citate sentenze nn. 87/2009 e 262/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché»;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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