Corte costituzionale
Sentenza n. 16/2015
Corte cost., sent. 26 febbraio 2015, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/2015
- Data di deposito
- 26 febbraio 2015
- Data di decisione
- 27 gennaio 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:16
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge della Regione Marche n. 3 del 18 marzo 2014
- art. 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 28 marzo 2014
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 184-bis, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 185, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- direttiva CE n. 98 del 19 novembre 2008
Massime
Massima n. 38233
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s ), Cost., nella parte in cui esclude, in via generale, dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti alcuni residui vegetali sottoposti ad abbruciamento, per contrasto con la disciplina contenuta negli artt. 184- bis e 185, comma 1, lett. f ), del d.lgs. n. 152 del 2006, e nella direttiva n. 2008/98/CE. Come attestato a più riprese anche dalla giurisprudenza di legittimità, il citato art. 185, comma 1, lett. f ), del codice dell'ambiente (e quindi anche le corrispondenti disposizioni della citata direttiva) consentiva - pure anteriormente all'introduzione del comma 6- bis nell'art. 182 - di annoverare tra le attività escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti l'abbruciamento in loco dei residui vegetali, considerato ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura. In questa chiave, dunque, deve ritenersi che il legislatore regionale sia legittimamente intervenuto sul punto, nell'esercizio della propria competenza nella materia «agricoltura», di carattere residuale per le Regioni a statuto ordinario. Peraltro, dato che attiene alla «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva dello Stato, la definizione degli ambiti di applicazione della normativa sui rifiuti, oltre i quali può legittimamente dispiegarsi la competenza regionale nella materia «agricoltura e foreste», restano fermi i vincoli posti dal sopravvenuto comma 6- bis dell'art. 182 del codice dell'ambiente al fine di assicurare che l'abbruciamento dei residui vegetali in agricoltura - in conformità del resto a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea - non danneggi l'ambiente o metta in pericolo la salute umana. Sulla competenza del legislatore regionale nella materia «agricoltura», di carattere residuale per le Regioni a statuto ordinario, v. ex plurimis , le citate sentenze nn. 62/2013, 116/2006, 282/2004 e 12/2004.
Massima n. 38234
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s ), Cost., nella parte in cui esclude, in via generale, dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti alcuni residui vegetali sottoposti a rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, ad alcune condizioni, per contrasto con la disciplina contenuta negli artt. 184- bis e 185, comma 1, lett. f ), del d.lgs. n. 152 del 2006, e nella citata direttiva. Come attestato a più riprese anche dalla giurisprudenza di legittimità, il citato art. 185, comma 1, lett. f ), del codice dell'ambiente (e quindi anche le corrispondenti disposizioni della citata direttiva) consentiva - pure anteriormente all'introduzione del comma 6- bis nell'art. 182 - di annoverare tra le attività escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti l'abbruciamento in loco dei residui vegetali, considerato ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura. In questa chiave, dunque, deve ritenersi che il legislatore friulano sia legittimamente intervenuto sul punto, nell'esercizio della propria competenza esclusiva nella materia «agricoltura». Peraltro, dato che attiene alla «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva dello Stato, la definizione degli ambiti di applicazione della normativa sui rifiuti, oltre i quali può legittimamente dispiegarsi la competenza regionale nella materia «agricoltura e foreste», restano fermi i vincoli posti dal sopravvenuto comma 6- bis dell'art. 182 del codice dell'ambiente al fine di assicurare che l'abbruciamento dei residui vegetali in agricoltura - in conformità del resto a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea - non danneggi l'ambiente o metta in pericolo la salute umana. - Sui requisiti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 8/2015, 269/2014, 68/2014, 300/2012, 193/2012, 32/2012 e 325/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 - Legge forestale regionale), promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma e seconda comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 35 del 2014);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - Norme in materia di risorse forestali), promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 36 del 2014).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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