Corte costituzionale

Sentenza n. 157/2015

Corte cost., sent. 15 luglio 2015, n. 157

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
157/2015
Data di deposito
15 luglio 2015
Data di decisione
24 giugno 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:157

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 7, legge n. 89 del 24 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 38495

E' inammissibile, per aberratio ictus , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto prevede che l'erogazione degli indennizzi per irragionevole durata del processo avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'anno, con conseguente differimento del pagamento al momento in cui sia ripristinata tale disponibilità. La questione è ultronea ed eccentrica rispetto all'oggetto del processo a quo , in cui il rimettente è chiamato a decidere se all'Amministrazione, convenuta in ottemperanza per il ritardo nel pagamento dell'indennizzo, sia stata legittimamente o meno applicata la penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e ), del d.lgs. n. 104 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze