Corte costituzionale
Sentenza n. 157/2015
Corte cost., sent. 15 luglio 2015, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 157/2015
- Data di deposito
- 15 luglio 2015
- Data di decisione
- 24 giugno 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:157
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 7, legge n. 89 del 24 marzo 2001
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, par. 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 38495
E' inammissibile, per aberratio ictus , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto prevede che l'erogazione degli indennizzi per irragionevole durata del processo avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'anno, con conseguente differimento del pagamento al momento in cui sia ripristinata tale disponibilità. La questione è ultronea ed eccentrica rispetto all'oggetto del processo a quo , in cui il rimettente è chiamato a decidere se all'Amministrazione, convenuta in ottemperanza per il ritardo nel pagamento dell'indennizzo, sia stata legittimamente o meno applicata la penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e ), del d.lgs. n. 104 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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