Corte costituzionale
Sentenza n. 151/2015
Corte cost., sent. 14 luglio 2015, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 151/2015
- Data di deposito
- 14 luglio 2015
- Data di decisione
- 9 giugno 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:151
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 22 aprile 2014
- art. 54, comma 5, legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 22 aprile 2014
- art. 54, comma 8, lett. b), legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 22 aprile 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38485
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma 2, e 54, commi 5 e 8, lett. b ), della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., in quanto, al fine di concedere agevolazioni sul canone degli immobili di edilizia residenziale pubblica e contributi nell'ambito dell'edilizia abitativa agevolata, applicano, come indicatore della situazione economica degli aspiranti, non già l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), previsto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 1998, bensì l'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) individuato dalla Giunta ai sensi della legge provinciale n. 3 del 1993. Il ricorso, basato sulla sola asserita violazione del citato parametro, non reca alcun riferimento alle competenze legislative primarie attribuite dallo statuto trentino alla Provincia nelle materie "edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico" e "assistenza e beneficenza pubblica", rispetto alle quali è indiscussa l'astratta pertinenza delle censurate disposizioni. Un simile riferimento ed una pur sintetica motivazione sui rapporti tra le predette attribuzioni e la competenza statale esclusiva in ipotesi lesa sarebbero stati necessari ai fini dello scrutinio di ammissibilità poiché l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 limita l'applicabilità alle autonomie speciali dell'art. 117 Cost. da essa novellato alle parti in cui sono assicurate forme di autonomia più ampie di quelle già riconosciute dagli statuti. Ove venga impugnata in via principale una legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio non può dunque prescindere dall'indicazione delle competenze statutarie alle quali le norme impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost., né dall'esplicitazione delle ragioni per cui debba prendersi in considerazione la disposizione della Costituzione in luogo del parametro ricavabile dallo statuto. Nella specie, il ricorrente non ha assolto lo specifico onere motivazionale di cui è gravato. Sullo specifico onere motivazionale gravante sullo Stato, allorché impugni una legge di un soggetto ad autonomia speciale (ovvero proponga nei confronti di quest'ultimo un conflitto di attribuzione), v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 315/2013, 311/2013, 288/2013, 187/2013, 16/2012, 90/2011, 220/2008, 286/2007, 203/2005 e 213/2003; ordinanza n. 358/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma 2, e 54, commi 5 e 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale di assestamento 2014), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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